COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/10/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 BATTIPAGLIESE S.R.L. – CISCO COLLATINO

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 32 del 09/10/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/09/2002 BATTIPAGLIESE S.R.L. - CISCO COLLATINO Il Giudice Sportivo - esaminato il reclamo fatto dalla A.S. Cisco Collatino e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore NDIAYE MOHAMED SALIOU (tesserato U.S. Battipagliese); - rilevato che, ai sensi dell'art. 24, commi 8 e 9, lettera b del C.G.S. il reclamo andava preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso P.Q.M. delibera 1. di dichiarare inammissibile il reclamo; 2. di addebitare sul contro della A.S. Cisco Collatino la tassa di reclamo
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