COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 442.9/WP/ct/segr. del 06.09.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER
L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE LA VACCARA
CALOGERO PER VIOLAZIONE ART. 40 COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n.
442.9/WP/ct/segr. del 06.09.2002).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, visti gli atti, ascoltato nel corso della riunione dell’11 ottobre 2002 il
calciatore Calogero La Vaccara assistito dal dott. Gustavo Cardaci,
OSSERVA
Il calciatore Calogero La Vaccara è stato deferito dinanzi a questa CD dal Presidente del
Comitato Interregionale per rispondere della violazione dell’art. 40, punto 4, NOIF, che prevede
che “al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più
società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.
Nel caso di specie risulta provato - e peraltro la circostanza è stata confermata dallo stesso
calciatore deferito - che il La Vaccara ha sottoscritto, nei mesi di luglio – agosto ‘02 ed in vista
della stagione sportiva 2002/03, una “Richiesta di Aggiornamento Posizione di Tesseramento” in
favore della società N.C.F. Orlandina e una “lista di trasferimento” in favore della società A.C.
Lentini.
Il comportamento del calciatore realizza la fattispecie di cui all’art. 40 delle NOIF, non potendosi
dare alcuna rilevanza alle dichiarazioni rese dal deferito secondo cui lo stesso si sarebbe
convinto a sottoscrivere la richiesta di trasferimento in favore della società Orlandina, pur vigente
il tesseramento in favore della società Sancataldese, nell’erroneo convincimento che sarebbe di
seguito stata “svincolato” da quest’ultima e, una volta preso atto del mancato “svincolo”,
avrebbe sottoscritto, d’intesa con la società di appartenenza, la “lista di trasferimento” in favore
del Lentini.
Si tratta, difatti, di motivazioni soggettive che non costituiscano esimente né attenuante rispetto al
fatto sanzionato dalla norma, consistente proprio nell’aver sottoscritto, nella stessa stagione
sportiva, più richieste di tesseramento, come nel caso di specie.
Ne consegue che il deferimento deve essere accolto, ed irrogata al calciatore La Vaccara la
sanzione della squalifica per mesi due, che risulta congrua rispetto all’addebito,
P.Q.M.
accoglie il deferimento ed irroga al calciatore Calogero La Vaccara la sanzione della squalifica
per mesi due.
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