COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MASSA LOMBARDA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUIESAN MATTEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MASSA LOMBARDA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUIESAN MATTEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo della Ass. Calcio Massa Lombarda con cui si deduce la eccessività della sanzione irrogata al calciatore Matteo Muiesan in quanto lo stesso non avrebbe colpito l’avversario in modo volontario; considerato che la stesura del rapporto arbitrale non ammette discussioni avendo l’arbitro descritto nel dettaglio il comportamento non regolamentare tenuto dal Muiesan; valutato che, a norma dell’articolo 31, lett. a1) del C.G.S., il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata e dunque unicamente dei contenuti dello stesso deve tenersi conto al fine del decidere; considerata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Ass. Calcio Massa Lombarda e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it