COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MASCHERONI OLIVIERO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MASCHERONI
OLIVIERO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 –
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento, osserva:
il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Verbania/Valle D’Aosta, disputatasi il 06.10.2002,
squalificava per tre gare effettive il calciatore Mascheroni Oliviero, appartenente alla Valle
D’Aosta Calcio “perché, a gioco fermo ed in reazione, colpiva un avversario con una
gomitata al volto;
avverso la suddetta decisione proponeva reclamo la Società Valle D’Aosta Calcio che, dopo
aver riconosciuto che il fallo è stato commesso dal Mascheroni a gioco fermo, adduceva che
nel fatto non poteva essere riscontrata alcuna intenzionalità nell’azione fallosa in quanto il
Mascheroni, perdendo l’equilibrio, aveva colpito l’avversario con la mano tesa ma non in
modo tale da procurare danno;
concludeva chiedendo che al proprio calciatore venisse concesso il beneficio del dubbio e che
la squalifica comminata venisse ridotta;
la decisione del Giudice Sportivo e, ad avviso di questa Commissione corretta e la sanzione
irrogata appare adeguata al fatto commesso e contestato;
invero, il rapporto dell’A.A., che ha prontamente segnalato al direttore di gara l’accaduto, è
preciso ed esauriente nell’indicare la volontarietà dell’azione del Mascheroni nei confronti
dell’avversario e, come noto, gli atti ufficiali di gara sono assistiti dalla forza di prova
privilegiata e non possono essere disattesi se non da una seria e concreta prova contraria;
ne consegue che il reclamo va respinto,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Società Valle D’Aosta Calcio S.r.l. e dispone l’addebito della
relativa tassa reclamo .
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