COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MASCHERONI OLIVIERO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE D’AOSTA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MASCHERONI OLIVIERO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: il Giudice Sportivo, in relazione alla gara Verbania/Valle D’Aosta, disputatasi il 06.10.2002, squalificava per tre gare effettive il calciatore Mascheroni Oliviero, appartenente alla Valle D’Aosta Calcio “perché, a gioco fermo ed in reazione, colpiva un avversario con una gomitata al volto; avverso la suddetta decisione proponeva reclamo la Società Valle D’Aosta Calcio che, dopo aver riconosciuto che il fallo è stato commesso dal Mascheroni a gioco fermo, adduceva che nel fatto non poteva essere riscontrata alcuna intenzionalità nell’azione fallosa in quanto il Mascheroni, perdendo l’equilibrio, aveva colpito l’avversario con la mano tesa ma non in modo tale da procurare danno; concludeva chiedendo che al proprio calciatore venisse concesso il beneficio del dubbio e che la squalifica comminata venisse ridotta; la decisione del Giudice Sportivo e, ad avviso di questa Commissione corretta e la sanzione irrogata appare adeguata al fatto commesso e contestato; invero, il rapporto dell’A.A., che ha prontamente segnalato al direttore di gara l’accaduto, è preciso ed esauriente nell’indicare la volontarietà dell’azione del Mascheroni nei confronti dell’avversario e, come noto, gli atti ufficiali di gara sono assistiti dalla forza di prova privilegiata e non possono essere disattesi se non da una seria e concreta prova contraria; ne consegue che il reclamo va respinto, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla Società Valle D’Aosta Calcio S.r.l. e dispone l’addebito della relativa tassa reclamo .
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