COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/10/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 29/09/2002 ALBALONGA – BATTIPAGLIESE S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 39 del 23/10/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 29/09/2002 ALBALONGA - BATTIPAGLIESE S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 28 del 02102002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Pol. Albalonga e con il
quale si deduce l'irregolare posizione dei calciatori Sene Pape Ousmane , Ndyae Mohamed Saliou e
Koffi Kovadio Aubin (tesserati Battipagliese) asserendo "dubbi sulla effettiva rispondenza dei requisiti
in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia dei predetti calciatori " ed invocando , a
carico della società U.S. Battipagliese, la punizione sportiva della perdita della gara;
- rilevato che , ai sensi dell'art. 29 comma 6 del C.G.S. il reclamo appare redatto in forma generica non
risultando dedotta alcuna specifica motivazione e, come tale, da considerarsi inammissibile;
- rilevato, tuttavia, " ad abundantiam", nel merito, che la posizione di tali calciatori risulta regolare così
come si evince dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato
Interregionale;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Albalonga - Battipagliese
1-2;
3) di addebitare sul conto della Pol. Albalonga la tassa di reclamo.