COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BAGNARA GIOVANNI E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIUSTI MARIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 36 del 16.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BAGNARA GIOVANNI E LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIUSTI MARIO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 36 del 16.10.2002 – Campionato
Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto dalla S.S. Savoia, letti gli atti, udita la delega all’assistenza da
parte della reclamante, e rilevato che:
con riferimento alla impugnativa della sanzione inflitta al calcatore Giusti: la obiettiva non
gravità della condotta violenta – calcio lieve ad un avversario – risulta già correttamente
apprezzata dal provvedimento impugnato che ha contenuto in due sole giornate la sanzione
della squalifica per tre giornate di gara abitualmente irrogata – secondo la costante
giurisprudenza in materia – a chi si renda responsabile di un atto di violenza a gioco fermo;
con riferimento alla impugnativa della sanzione inflitta al Bagnara : non sussiste il dedotto
contrasto tra referto arbitrale e rapporto del commissario di campo, risultando evidente come
il primo non abbia affatto escluso la circostanza – fuoriuscita di sangue da un orecchio a
seguito dello schiaffo – poi accertata dal secondo;
indimostrata e, comunque, irrilevante, si appalesa poi l’allegazione difensiva in ordine al fatto
che la lesione all’orecchio potrebbe essere stata agevolata dalla presenza di un non
autorizzato orecchino;
quanto alla congruità della sanzione irrogata, non è dubbio come i comportamenti in oggetto
– schiaffo al volto di un avversario (inducente anche una ferita) e successivo sputo, inferti
entrambi a gioco fermo – siano stati congruamente puniti dal primo Giudice con la sanzione
della squalifica per quattro giornate di gara,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla S.S. Savoia disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non
versata.
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