COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BAGNARA GIOVANNI E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIUSTI MARIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 36 del 16.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 42 del 25.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BAGNARA GIOVANNI E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIUSTI MARIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 36 del 16.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla S.S. Savoia, letti gli atti, udita la delega all’assistenza da parte della reclamante, e rilevato che: con riferimento alla impugnativa della sanzione inflitta al calcatore Giusti: la obiettiva non gravità della condotta violenta – calcio lieve ad un avversario – risulta già correttamente apprezzata dal provvedimento impugnato che ha contenuto in due sole giornate la sanzione della squalifica per tre giornate di gara abitualmente irrogata – secondo la costante giurisprudenza in materia – a chi si renda responsabile di un atto di violenza a gioco fermo; con riferimento alla impugnativa della sanzione inflitta al Bagnara : non sussiste il dedotto contrasto tra referto arbitrale e rapporto del commissario di campo, risultando evidente come il primo non abbia affatto escluso la circostanza – fuoriuscita di sangue da un orecchio a seguito dello schiaffo – poi accertata dal secondo; indimostrata e, comunque, irrilevante, si appalesa poi l’allegazione difensiva in ordine al fatto che la lesione all’orecchio potrebbe essere stata agevolata dalla presenza di un non autorizzato orecchino; quanto alla congruità della sanzione irrogata, non è dubbio come i comportamenti in oggetto – schiaffo al volto di un avversario (inducente anche una ferita) e successivo sputo, inferti entrambi a gioco fermo – siano stati congruamente puniti dal primo Giudice con la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla S.S. Savoia disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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