COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL CASSINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCORONATO MARCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 30.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL CASSINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCORONATO MARCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 30.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, visti gli atti del procedimento, osserva. Il Giudice Sportivo – C. U. n. 43 del 30.10.2002 – squalificava il calciatore Incoronato Marco dell’A.S. Real Cassino per due gare effettive per “atto di violenza nei confronti di un avversario in reazione”. Avverso il suddetto provvedimento, proponeva ricorso la A.S. Real Cassino nell’interesse del proprio tesserato, deducendo che l’Incoronato, lungi dall’aver per primo colpito l’avversario, in realtà aveva reagito ad un grave atto di violenza subito ad opera dell’Esposito. In merito va subito rilevato che il rapporto arbitrale è invece assai preciso nel riferire che fu l’Incoronato a colpire l’Esposito al volto con la propria fronte e che l’Esposito, una volta colpito, reagì a sua volta. E’ appena il caso di precisare che il rapporto dell’arbitro è considerato prova privilegiata e che, in mancanza di sicura prova contraria, non può essere disatteso. E le deduzioni difensive si risolvono in mere affermazioni senza conseguente produzione probatoria. La sanzione irrogata è corretta ed adeguata al fatto. Ne consegue che il reclamo deve essere rigettato, P.Q.M. respinge il reclamo dell’A.S. Real Cassino, preposto nell’interesse del calciatore Incoronato Marco. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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