COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 47 del 06/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 03/11/2002 DELIANUOVA CALCIO – CAVESE 1919 S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 47 del 06/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 03/11/2002 DELIANUOVA CALCIO - CAVESE 1919 S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- esaminati i rapporti relativi alla gara di cui all'oggetto
Osserva:
- Dai documenti ufficiali risulta che un folto gruppo di sostenitori della società Cavese, al 25° del
secondo tempo, rifiutandosi di pagare il biglietto, abbattevano il cancello di ingresso accedendo così
all'impianto sportivo dove, muniti di bastoni e spranghe di vario genere, aggredivano alcuni sostenitori
locali, nonchè le Forze dell'Ordine prontamente intervenute. Alcuni facinorosi cercavano inoltre di
abbattere il cancello di accesso al recinto di gioco ma venivano allontanati dalle Forze dell'Ordine e
da alcuni dirigenti locali. Nell'occasione l'arbitro era costretto a sospendere la gara per circa 3 minuti
per consentire al personale medico di prestare soccorso ai tifosi locali ed ai rappresentanti delle
Forze dell'Ordine rimasti feriti negli scontri. Successivamente i sostenitori ospiti, riversatisi all'esterno
dell'impianto sportivo, provocavano gravi incidenti nelle strade adiacenti. In sede di sopralluogo
successivo, il Commissario di Campo poteva verificare che numerose autovetture, nonchè
autoambulanze e mezzi delle Forze dell'Ordine, erano state gravemente danneggiate.
- La terna arbitrale, dopo aver sostato all' interno degli spogliatoi per circa un'ora e mezzo poteva
allontanarsi senza alcun pericolo. Va altresì evidenziato che, come si evince dal rapporto del
Commissario di Campo, tra i sostenitori locali assistevano alla gara un gruppo di ragazzini compresi
tra i dodici ed i quindici anni, che sono dunque stati esposti a grossi rischi dalla delinquenziale
condotta tenuta dai facinorosi ospiti.
Ritenuto
- che al fine di valutare congruamente i fatti, appare necessario demandare all'Ufficio Indagini della
F.I.G.C. analitici accertamenti, soprattutto relativamente ai fatti verificatisi all'esterno dell'impianto
sportivo;
Considerato
- che i fatti commessi appaiono di particolare gravità avendo determinato un serio pericolo per
l'incolumità pubblica ed avendo assunto le caratteristiche della premeditazione;
- visto l'art. 15 del C.G.S.;
Dispone
- La sospensione in via cautelare e con decorrenza immediata del campo di gioco della Società
Cavese con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse. Manda alla segreteria di
richiedere all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. gli accertamenti di cui in motivazione.