COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI DELLA SOCIETA’ A.S.C. POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PANNOZZO LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 30.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI DELLA SOCIETA’ A.S.C. POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO
1.500,00 E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE
PANNOZZO LUCA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 43 del 30.10.2002
– Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letti i motivi dei reclami, esaminati gli atti dei procedimenti, osserva.
Preliminarmente si dispone la riunione dei procedimenti. Passando all’esame del merito, i reclami
proposti non contengono argomenti che possono dar luogo all’annullamento o modifica dei
provvedimenti del Giudice Sportivo che appaiono congrui ed adeguati ai fatti accaduti.
E’ appena il caso di sottolineare, tra l’altro, che nel reclamo relativo alla sanzione comminata alla
Società non si fa alcun accenno alla parte della motivazione, nella quale in Giudice Sportivo
contesta alla Società stessa il comportamento illecito dei suoi sostenitori nei confronti di un
Assistente Arbitrale, fatto questo che, di per sé, giustificherebbe l’entità della sanzione.
Quanto al reclamo relativo alla squalifica irrogata al calciatore Pannozzo, a nulla rileva che il
medesimo è stato espulso al 15° del primo tempo. Pertanto, i provvedimenti del Giudice Sportivo
appaiono corretti ed adeguati,
P.Q.M.
rigetta i reclami proposti dalla A.S.C. Potenza. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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