COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALFIERI SALVATORE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 23.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SANREMESE CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALFIERI
SALVATORE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 23.10.2002 –
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo con cui l’U.S. Sanremese Calcio S.p.A. richiedeva la riduzione della
squalifica, comminata per due gare effettive dal Giudice Sportivo al calciatore Alfieri
Salvatore, sul presupposto che la frase offensiva, effettivamente espressa dal calciatore al 47°
minuto del secondo tempo della gara Sanremese/Lavagnese del 03.11.2002, era stata rivolta
non all’arbitro, ma a due compagni di squadra, i quali avevano perso la palla a favore di un
calciatore avversario;
• rilevato che le affermazioni contenute nel reclamo non trovano alcun riscontro negli atti di
gara, risultando, invece, dal referto arbitrale che l’Alfieri per proteste aveva indirizzato
proprio all’arbitro l’espressione offensiva ivi indicata;
• ritenuto, pertanto, che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare equa in relazione al
comportamento tenuto dal calciatore della Sanremese Calcio S.p.A., e deve essere
confermata,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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