COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 13/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/09/2002 BOYS CAIVANESE – ASTREA

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 13/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/09/2002 BOYS CAIVANESE - ASTREA Il Giudice Sportivo; - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 25 del 2592002; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Astrea e con il quale si deduce: 1) che la gara sospesa al 15° del secondo tempo per le avverse condizioni atmosferiche (pioggia battente) sarebbe stata ripresa dopo circa quindici minuti, nonostante la perdurante impraticabilità del terreno di gioco, solo a seguito di "pesantissime pressioni " subite dall'arbitro da parte dei dirigenti , dei calciatori e dell'allenatore della squadra avversaria; 2) che, comunque , dopo la ripresa della gara la segnatura delle linee del campo di gioco doveva considerarsi irregolare in quanto assolutamente non visibile (come inequivocabilmente si evinceva dalla fotografie prodotte). - in virtù di tali motivazioni la reclamante invocava la ripetizione della gara. - tutto ciò premesso si OSSERVA - i documenti ufficiali della gara, nonchè le dichiarazioni rese dall'arbitro ad integrazione del referto a seguito di convocazione disposta da questo Giudice Sportivo, testimoniano per l'infondatezza del reclamo. - quanto infatti alle minacce che avrebbe subito il Direttore di gara al fine di convincerlo a proseguire la gara sospesa, il medesimo ha testualmente riferito: " cado letteralmente dalla nuvole, atteso che ne io ne i miei Assistenti abbiamo subito qualsivoglia minaccia di sorta. Così come escludo che dopo la ripresa del gioco avrei condotto la gara in maniera palesemente condizionata"; - relativamente poi alla presunta irregolarità del terreno di gioco va osservato che l'art. 24 comma 7 let. b) del C.G.S. prevede che nel caso in cui (come quello in esame), la irregolarità sia intervenuta durante la gara , il reclamo deve essere preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. - tale formalità non risulta assolta; - sul punto specifico l'Arbitro ha testualmente riferito: "nè prima della ripresa della gara, nè nel corso del tempo successivo, mi è stata formulata riserva verbale da parte del capitano dell' Astrea. Se così fosse stato l'avrei ovviamente immediatamente annotato sul cartoncino di gara e l'avrei riportato sul rapporto di gara". - al di là tuttavia, dell'aspetto formale dal quale, sul punto specifico, deriverebbe l'inammissibilità del reclamo. Nel merito va rilevato che l'Arbitro ha ribadito che alla ripresa del gioco il campo era perfettamente regolare e le linee distintamente visibili. - quanto poi all' impraticabilità del terreno di gioco le decisioni della F.I.G.C. relative alla regola 1 del gioco del calcio sono nel senso di affermare l'esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. P.Q.M. - delibera: 1. di respingere il reclamo 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Boys Caivanese - Astrea 1-0 3. di addebitare sul conto della società Astrea la tassa di reclamo.
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