COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 03/11/2002 DELIANUOVA CALCIO – CAVESE 1919 S.R.L.
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 03/11/2002 DELIANUOVA CALCIO - CAVESE 1919 S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- definitivamente deliberando relativamente alla gara di cui in oggetto;
- visti i propri provvedimenti di cui ai CC. UU. n° 47 del 6112002 e n° 52 del 13112002 con i quali , ai
sensi dell'art.15 del C.G.S. veniva disposta la sospensione in via cautelare dei campi di gioco delle
Società Cavese e Delianuova con obbligo per entrambe di disputare le gare in campo neutro ed a
porte chiuse;
- visto il reclamo della società Cavese pervenuto in data 14112002;
- esaminato lo stralcio dell'indagine nonchè la relazione conclusiva predisposta, su richiesta di questo
Giudice Sportivo dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. rispettivamente pervenute il 12 e il 19 Novembre
2002;
Osserva:
- appaiono ampiamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto l'Ufficio Indagini nella sua relazione
conclusiva che ha così ricostruito i fatti:
“ “
1) i tifosi della Cavese sono giunti allo stadio di Delianuova con notevole ritardo e quando la partita
stava già volgendo al termine.
2) una volta scesi dal pullman, i tifosi campani si sono avvicinati al cancello di ingresso, ove è stato loro
comunicato che avrebbero dovuto pagare il prezzo del biglietto di ingresso
3) i tifosi della Cavese, essendo già in corso da più di venti minuti il secondo tempo della partita, hanno
preteso di entrare allo stadio senza pagare il biglietto; significativo, al proposito è che entrambi i
dirigenti della S.S. Cavese abbiano riferito di una discussione verbale, intervenuta tra i tifosi della
Cavese e gli addetti al servizio d'ordine.
4) a seguito del rifiuto del cassiere della squadra di casa di farli entrare gratis, i sostenitori della Cavese
hanno cominciato a fare pressione sul cancello di ingresso allo stadio, riuscendo ad aprirlo.
5) il predetto comportamento dei tifosi della Cavese ha richiamato l'attenzione dei tifosi locali che
assistevano alla partita nelle vicinanze della rete di recinzione del terreno di gioco.
6) il contatto tra le due tifoserie è stato inevitabile, stante che le Forze dell'Ordine presenti non erano in
numero tale da riuscire a tenere separati i sostenitori delle due squadre.
7) negli scontri, entrambe le tifoserie hanno, con ogni probabilità, fatto ricorso ad oggetti contundenti
(aste di bandiera, bastoni, etc) ed al lancio di sassi facilmente reperibili nella zona adiacente alla
stadio.
8) dopo i primi scontri, verificatisi all'altezza del cancello di ingresso , più volte menzionato, la scena
degli scontri si è spostata lungo la Via Carmelia e nelle vie adiacenti, particolarmente anguste;
circostanza, quest'ultima, che trova conferma nel racconto degli agenti del Commissariato di Polizia
di Cava de’ Tirreni, per come riportato dal Presidente della S.S. Cavese, Della Monica, i quali hanno
riferito di aver notato il verificarsi di incidenti nelle immediate adiacenze dello stadio.
9) gli scontri, come già evidenziato nella relazione del 12112002, si sono verificati a causa del
sopraggiungere , alle spalle dei sostenitori della Cavese e degli stessi agenti del Commissariato di
Polizia di Cava de’ Tirreni, di altri sostenitori della squadra di casa (o, comunque, di persone del
paese di Delianuova) che avevano, nel frattempo, abbandonato il settore dello stadio, agli stessi
riservato, a seguito della conclusione della partita.
10) negli scontri si sono verificati episodi di violenza e di danneggiamento che hanno visto coinvolti sia i
sostenitori della Cavese che quelli della Delianuova e che hanno portato agli arresti di alcuni tifosi
della squadra calabrese dei quali lo scrivente , ha già riferito nella relazione del 12112002 ed in
ordine ai quali si allega copia del provvedimento di convalida di arresto , emesso, in data 04112002
dal Giudice monocratico del Tribunale di Palmi, all'esito dell'udienza di cui all'art.566 C.P.P. , nonchè
copia dell'art. intitolato "Condannati sei tifosi" apparso in data 14112002 sul quotidiano "Gazzetta
del Sud ", in cui si da notizia della sentenza con la quale il Giudice monocratico del Tribunale di
Palmi ha condannato, a diverse pene detentive, sei dei tifosi della Delianuova, arrestati nel corso
degli incidenti verificatisi in data 03112002. “ “
- da tale ricostruzione emerge chiaramente come la responsabilità per i fatti violenti commessi debba
essere ascritta ad ambedue le società;
- ai fini della determinazione della sanzione va tuttavia ribadito che i gravi fatti di violenza sono stati la
conseguenza dell' iniziale condotta provocatoria posta in essere dai sostenitori della società Cavese i
quali " pretendevano" di entrare allo stadio senza pagare il biglietto di ingresso;
- va del pari tenuta in considerazione, relativamente alla società Delianuova, la diffida già comminata
con C.U. 3 Coppa Italia del 28 82002
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società Delianuova la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco per
5 giornate con decorrenza immediata, con obbligo di disputare le gare su campo neutro ed a
porte chiuse.
2) di comminare alla società Cavese la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco per 6
giornate con decorrenza immediata, con l'obbligo di disputare le gare su campo neutro ed a porte
chiuse;
3) di revocare la sospensione cautelare di cui ai già citati CC. UU. n° 47 del 6112002 e n° 52 del
13112002;
4) di dare atto che ambedue le società, in esecuzione della disposta sospensione cautelare, hanno
già scontato una giornata di squalifica.