COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 59 del 22.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ESE VIAREGGIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CECCHINI CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 59 del 22.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ESE VIAREGGIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CECCHINI CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla A.C. Ese Viareggio con il quale si chiede la riduzione della squalifica irrogata per due giornate di gara effettive al calciatore Claudio Cecchini per non aver commesso l’atto di violenza contestato a giuoco fermo ma in azione di giuoco; • ritenuto che il reclamo proposto risulta sprovvisto di prove a sostegno, • considerato che, ai sensi di quanto previsto dal’ art. 31 lett. a1), il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata e dal rapporto dell’arbitro si rileva con chiarezza che l’atto di violenza è stato commesso a giuoco fermo, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.C. Ese Viareggio S.r.l. e dispone l’addebito della tassa non versata.
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