COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.r.l. AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROSDOCIMI DANIELE IN OCCASIONE DELLA GARA TAMAI/MONTECCHIO DEL 03.11.2002 (Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.r.l. AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PROSDOCIMI DANIELE IN OCCASIONE DELLA GARA TAMAI/MONTECCHIO DEL 03.11.2002 (Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • rilevato che la Società U.C. Montecchio Maggiore ha presentato reclamo avverso il risultato della gara Tamai/Montecchio del 03.11.2002 avendo preso parte alla gara, per la Società Tamai, il calciatore Prosdocimi Daniele, che non aveva titolo; • ritenuto che erroneamente la Società U.C. Montecchio Maggiore ha investito del reclamo questa Commissione Disciplinare, non vertendosi nella ipotesi di cui all’articolo 42, comma 3 del C.G.S., ma in quella di cui all’articolo 24, comma 8 del C.G.S. in relazione all’articolo 12, comma 5 del C.G.S. e che, pertanto, gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo competente in ordine al reclamo, P.Q.M. dichiara la propria incompetenza e dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo competente.
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