COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CEZZA PIER PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CEZZA PIER PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla U.G. Manduria con cui si contesta la squalifica irrogata al calciatore Cezza Pierpaolo in quanto non avrebbe, come asserito, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario; • rilevato che le ragioni addotte da parte della reclamante non appaiono supportate da fatti comprovati o da valide ragioni di diritto; - 65/3 - • considerato che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e godono dunque di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S., P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.G. Manduria Sport e dispone l’addebito della tassa non versata.
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