COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CEZZA PIER PAOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CEZZA PIER PAOLO (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale
Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dalla U.G. Manduria con cui si contesta la squalifica irrogata al
calciatore Cezza Pierpaolo in quanto non avrebbe, come asserito, colpito con uno schiaffo al
volto un calciatore avversario;
• rilevato che le ragioni addotte da parte della reclamante non appaiono supportate da fatti
comprovati o da valide ragioni di diritto;
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• considerato che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di
tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e godono dunque di fede privilegiata ai
sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla U.G. Manduria Sport e dispone l’addebito della tassa non
versata.
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