COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 7 del 18.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DE AGOSTINI STEFANO E DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.R.L. PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2700.9/RS/ct/segr. del 07.06.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 7 del 18.07.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DE AGOSTINI STEFANO E DELLA SOCIETA’ CALCIO FORLI’ S.R.L. PER VIOLAZIONE ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 2700.9/RS/ct/segr. del 07.06.2002). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il difensore del calciatore De Agostini che ha chiesto l’accoglimento della richiesta formulata nella memoria difensive, osserva: il Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale ha deferito la Società Calcio Forlì ed il calciatore De Agostini Stefano per violazione degli articoli 1 e 12 del C.G.S. in seguito alla utilizzazione del calciatore in gare del Campionato 2001/2002, nonostante l’assenza di titolo legittimo; preliminarmente va rilevato che il deferimento è tardivo rispetto ai termini previsti dall’articolo 25, comma 5 in relazione all’articolo 12 del C.G.S. (instaurato oltre il termine di sette giorni dalla chiusura del Campionato). Pertanto sul punto non può essere accolto; effettivamente risulta che il deferito è stato utilizzato dalla Società Calcio Forlì nelle gare indicate nel deferimento. La Commissione Tesseramenti in data 24.05.2002 ha dichiarato nullo il tesseramento del De Agostini. Tale decisione è immediatamente esecutiva e pertanto la responsabilità dei deferiti è accertata; sanzione congrua in relazione al numero di gare ed alla gravità dell’accusa appare quella di due punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2002/2003 e di Euro 3.000,00 di ammenda per la Società Calcio Forlì. e per il De Agostini deve essere invece sanzionato con la squalifica per quattro giornate di gara, P.Q.M. accoglie il deferimento e irroga alla Società Calcio Forlì S.r.l. la sanzione di due punti di penalizzazione da scontarsi nella Stagione Sportiva 2002/2003 e dell’ammenda di Euro 3.000,00. Irroga al De Agostini la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara.
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