COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCHIOPPA ALESSIO IN OCCASIONE DELLA GARA POTENZA OSTUNI DEL 17.11.2002 (Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SCHIOPPA ALESSIO IN OCCASIONE DELLA GARA POTENZA OSTUNI DEL 17.11.2002 (Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • rilevato che la Società A.C. Ostuni Sport ha presentato reclamo avverso il risultato della gara Potenza/Ostuni del 17.11.2002 avendo preso parte alla gara, per la Società Potenza, il calciatore Schioppa Alessio, che non aveva titolo; • ritenuto che erroneamente la Società A.C. Ostuni Sport ha investito del reclamo questa Commissione Disciplinare, non vertendosi nella ipotesi di cui all’articolo 42, comma 3 del C.G.S., ma in quella di cui all’articolo 24, comma 8 del C.G.S. in relazione all’articolo 12, comma 5 del C.G.S. e che, pertanto, gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo competente in ordine al reclamo, P.Q.M. dichiara la propria incompetenza e dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo competente.
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