COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOTTINI IVAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOTTINI IVAN (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 - Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo della A.C. Cuneo con il quale si rileva che l’atteggiamento provocatorio
tenuto dal calciatore Ivan Sottini non mirava a provocare reazioni da parte del pubblico
sostenitore della squadra avversaria dovendo interpretarsi come “uno sfogo liberatorio”;
• considerato che la motivazione del Giudice Sportivo precisa che la sanzione è stata
determinata in considerazione dell’idoneità di tale comportamento a provocare più gravi
conseguenze;
• ritenuto che tale comportamento non può invece essere preso in considerazione , valutato che
la reazione del pubblico si è esaurita nel “rumoreggiare ed insultare il calciatore”;
• valutata eccessiva dunque la sanzione irrogata si ritiene equo ridurla di n. 1 giornata di gara,
pur censurando il comportamento tenuto dal calciatore,
P.Q..M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Cuneo riduce la squalifica irrogata al calciatore
Ivan Sottini da n. 3 a n. 2 giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
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