COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. IMPERIA 1923 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MINORI GIANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 27.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. IMPERIA 1923 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MINORI GIANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 27.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della U.S. Imperia 1923 con cui si rileva che il calciatore Gianni Minori, successivamente all’espulsione, non avrebbe gettato la maglia dinanzi all’assistente arbitrale ma l’avrebbe passata al compagno che l’avrebbe dovuto sostituire quale portiere della propria squadra e che non avrebbe tenuto atteggiamento minaccioso ed offensivo ma avrebbe semplicemente protestato per cui dovrebbe ritenersi che lo stesso assistente arbitrale sia incorso in un errore di persona; • ritenuto che le deduzioni di parte reclamante non sono avvalorate da alcun mezzo di prova e che i rapporti degli ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31, lett. a1) del C.G.S. ragion per cui deve ritenersi che i fatti si siano verificati secondo la descrizione effettuata dall’assistente arbitrale; • considerato, peraltro, che la Società reclamante non ha contestato l’atteggiamento minaccioso e l’espressione offensiva idonee a determinare l’espulsione ma soltanto la reiterazione di tali comportamenti; • valutata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.S. Imperia 1923 S.r.l. e dispone l’addebito della tassa non versata.
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