COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 74 del 13.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASTREA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOYS CAIVANESE/ASTREA DEL 22.09.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 74 del 13.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ASTREA AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOYS CAIVANESE/ASTREA DEL
22.09.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 -
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, sentito il rappresentante della Società reclamante Pierluigi Di Santo;
osserva
la Società Astrea ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul
C.U. n. 52 del 13.11.2002 con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla A.S. Astrea
contro l’omologazione del risultato della gara Boys Caivanese/Astrea del 22.09.2002, finalizzato
ad ottenere la ripetizione dell’incontro.
A fondamento del proprio reclamo, l’Astrea pone la circostanza che l’arbitro, sospesa la gara per
impraticabilità del campo in seguito a pioggia, riprendeva l’incontro, portandolo regolarmente a
termine, senza che fosse più visibile la tracciatura del campo.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Il Giudice Sportivo, in data 14.10.2002 ha sentito il direttore di gara a chiarimento, e questi ha
confermato quanto già riportato in referto, e cioè che la partita, dopo la sospensione, era ripresa,
una volta ritracciata la segnatura, e portata regolarmente a termine. In particolare, l’arbitro ha
dichiarato che nessuna riserva verbale gli era stata avanzata dal capitano dell’Astrea durante
l’incontro. Peraltro, formando prova privilegiata quanto risultante dal referto di gara dichiarato
dallo stesso direttore dell’incontro, le dichiarazioni della Società Astrea risultano superate ai fini
probatori,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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