COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA DELIANUOVA/CAVESE DEL 03.11.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA DELIANUOVA/CAVESE DEL
03.11.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 -
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti inerenti al reclamo in epigrafe , aventi ad oggetto le sanzioni irrogate dal G.S. in
data 20.11.2002 con C.U. n. 56 in relazione alla gara Delianuova-Cavese del 3.11.2002;
• sentite le conclusioni della società reclamante presente alla odierna riunione con cui, nel
riportarsi alle considerazioni esposte con il reclamo depositato in atti, si richiede
l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori adottati dal G.S. o una congrua riduzione
della entità degli stessi;
osserva :
Il reclamo in epigrafe ha per oggetto i fatti verificatisi in occasione della gara Delianuova-Cavese
del 3.11.2002 conclusasi con il punteggio di 0 –1.
In data 6.11.2002 con C.U. n. 47 il G.S. disponeva la sospensione cautelare del campo di gioco
della società Cavese con obbligo di disputare le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse.
Analogo provvedimento veniva adottato nei confronti della società Delianuova con C.U. n. 52 in
data 13.11.2002.
In data 11.11.2002 la società Cavese presentava reclamo contro la suddetta sospensione cautelare
del proprio campo.
Con C.U. n. 56 del 20.11.2002 il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale, definitivamente
deliberando in merito alla gara in oggetto, disponeva la punizione sportiva della squalifica del
campo di gioco, con obbligo di disputare le gare interne su campo neutro ed a porte chiuse, per 5
gare nei confronti della società Delianuova e per 6 gare nei confronti della società Cavese,
revocando contestualmente le precedenti sospensioni cautelari e dando atto che entrambe le
società avevano già scontato una delle suddette giornate di squalifica.
Avverso il succitato provvedimento, la società interessata presentava reclamo presso questa
Commissione Disciplinare.
La società Cavese in particolare:
- eccepiva la inammissibilità dei provvedimenti del G.S. ai sensi del disposto dell’art. 11
comma 1 CGS, sostenendo che i fatti erano stati commessi per motivi estranei alla gara e che
pertanto la responsabilità della società doveva essere esclusa;
- evidenziava lo stato di incensuratezza disciplinare nel presente campionato della società,
nonché l’assoluta regolarità dello svolgimento della gara in oggetto ed il fattivo
comportamento dei propri dirigenti;
- lamentava la inopportunità della decisione della dirigenza del Delianuova di esigere
comunque il pagamento del biglietto di ingresso da parte dei sostenitori della Cavese sebbene
gli stessi fossero giunti intorno alla metà del secondo tempo della gara, nonché le carenze
organizzative in merito allo sparuto servizio d’ordine predisposto ed alla inidoneità
dell’impianto sportivo del Delianuova ad ospitare eventi sportivi con nutrita partecipazione di
tifoseria ospite;
- rilevava la gravità del comportamento dei sostenitori locali nei confronti dei tifosi ospiti , resa
eclatante dalla circostanza che , a fronte di otto arrestati e condannati tra i tifosi del
Delianuova, nessun provvedimento giudiziario era stato adottato nei confronti di sostenitori
della Cavese;
- invocava l’applicazione della attenuante ( derivante da consolidata giurisprudenza della
C.A.F. ) della disputa della gara in campo esterno , con conseguente limitazione delle
responsabilità nei confronti della società ospite;
- concludeva con la richiesta di congrua riduzione della squalifica del proprio campo , nonché
di revoca dell’obbligo di disputare le gare a porte chiuse.
I fatti oggetto del summenzionato reclamo , sulla base degli atti ufficiali ( rapporto arbitrale e
rapporto del Commissario di Campo ), delle relazioni dell’Ufficio Indagini in data 12.11.2002 e
18.11.2002 ( con relativi allegati ) , ed alla luce di quanto emerso all’esito della odierna
istruttoria, possono ricostruirsi nel modo che segue:
• per motivi di traffico dovuti al maltempo, i tifosi della Cavese ( circa sessanta a bordo di un
pullman ) raggiungevano lo stadio di Delianuova soltanto intorno al 20° minuto del secondo
tempo, ed agli stessi veniva richiesto, quale prezzo del biglietto di ingresso, la somma di 10
Euro ciascuno; ritenendo tale somma eccessiva, i tifosi della Cavese pretendevano di entrare
senza pagare, ed, avendo ricevuto un rifiuto in tal senso da parte del personale della società
ospitante, facevano pressione sul cancello di ingresso, riuscendo ad aprirlo ed entrando in tal
modo all’interno dello stadio. Ciò veniva notato dai sostenitori del Delianuova già all’interno
dell’impianto e dunque, stante anche la particolare configurazione dello stadio, si determinava
inevitabilmente, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine presenti, un contatto non certo
amichevole tra le opposte tifoserie, con utilizzo da entrambe le parti di aste di bandiera,
bastoni e pietre di varie dimensioni. Alcuni sostenitori della Cavese cercavano altresì
vanamente di forzare il cancello di ingresso al recinto di gioco. La gara veniva interrotta per
tre minuti onde consentire il soccorso di alcuni tifosi da parte del personale sanitario. Subito
dopo, lo scontro tra le fazioni proseguiva all'esterno dell'impianto sportivo, con
coinvolgimento di ulteriori sostenitori del Delianuova che erano nel frattempo sopraggiunti
sia dallo stadio stesso che dal paese. Nel corso di tali scontri, particolarmente duri nonostante
la presenza delle forze dell’ordine, alcuni tifosi del Delianuova venivano arrestati per i reati
di resistenza a P.U., lesioni personali e danneggiamento e, giudicati con rito direttissimo,
venivano successivamente condannati dal Tribunale di Palmi. Numerosi veicoli di privati,
una autoambulanza ed alcuni mezzi delle forze di polizia, parcheggiati lungo via Carmelia,
all’esito degli scontri, risultavano danneggiati; oltre trenta persone , tra tifosi e forze
dell’ordine, riportavano lesioni personali. La terna arbitrale e le squadre lasciavano
regolarmente l’impianto nel tardo pomeriggio.
Tale ricostruzione degli accadimenti, peraltro non disattesa né contestata dalla reclamante, e
conforme alle risultanze degli atti degli ufficiali di gara e degli accertamenti svolti dall’Ufficio
Indagini, deve ritenersi provata e come tale deve essere posta alla base della odierna decisione di
questa Commissione.
In merito alle doglianze a carattere procedimentale della reclamante, si rileva innanzitutto la
infondatezza delle eccezioni relative alla applicabilità del combinato disposto dell’art. 11 del
CGS, in quanto i fatti violenti non sono certamente accaduti per motivi estranei alla gara ma anzi
hanno avuto inizio proprio nello stadio in cui si stava svolgendo la gara stessa.
Inconferente appare il richiamo alla pretesa inidoneità del campo di gioco del Delianuova,
peraltro risultato regolarmente omologato, atteso che è stata proprio la condotta illecita dei tifosi
della Cavese a determinare lo sfondamento del cancello e la conseguente irruzione degli stessi nel
settore dello stadio ove si trovavano i sostenitori del Delianuova.
Circa la lamentata inopportunità del rifiuto della dirigenza della squadra calabrese a consentire
l’ingresso gratis dei tifosi cavesi, si osserva che tale considerazione non può scusare il successivo
comportamento dei sostenitori della società campana.
La circostanza della mancanza di provvedimenti giudiziari nei confronti di tifosi della Cavese
non può d’altra parte portare ad escludere il coinvolgimento degli stessi negli scontri verificatisi.
Nel merito, richiamate le sopraesposte considerazioni in ordine alla accertata ricostruzione delle
modalità di svolgimento dei fatti, si osserva che fondatamente il Giudice di prima istanza ha
ritenuto la responsabilità della società in relazione alla condotta violenta posta in essere dai propri
sostenitori durante e successivamente alla gara in oggetto, e che tali comportamenti fossero di
rilevante gravità.
Ciò considerato, pur tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti , appare conforme ad equità
ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in considerazione sia dello stato di
incensuratezza disciplinare della società reclamante, che del fattivo comportamento dei dirigenti
di cui il CdC dà atto nel proprio rapporto; la circostanza dello svolgimento in campo esterno della
partita in oggetto non può invece essere valutata quale attenuante, in quanto è stata proprio la
condotta dei tifosi cavesi a dare il via agli incidenti.
Sanzione adeguata appare pertanto quella della squalifica del campo di gioco, con obbligo di
disputare le partite in campo neutro a porte chiuse, per 5 gare.
P. Q. M.
in accoglimento del reclamo in epigrafe, riduce la sanzione della squalifica del campo di gioco
della società Cavese da 6 a 5 giornate, con obbligo di disputare le gare su campo neutro ed a porte
chiuse; nulla per la tassa non versata.
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