COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMITO IVAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 11.12.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMITO IVAN
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 71 del 11.12.2002 – Campionato
Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• rilevato che la reclamante Manfredonia Calcio S.r.l. chiede la riduzione della squalifica di tre
giornate inflitte al calciatore Ivan Romito in considerazione del fatto che lo stesso avrebbe
reagito ad un violento comportamento di un calciatore avversario (testata alla nuca);
• che la materialità della condotta (reazione a gioco fermo con una gomitata al volto) come
indicata nel rapporto dall’Assistente Arbitrale non è contestata dalla reclamante;
• che, per la gravità della condotta del Romito posta in essere dallo stesso a gioco fermo, la
sanzione delle tre giornate di squalifica appare congrua, essendo stata la circostanza dedotta a
sostegno del reclamo già presa in considerazione dal Giudice Sportivo e non avendo la
Società reclamante addotto alcuna ulteriore ragione a sostegnod ella propria domanda;
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Società Manfredonia Calcio e dispone l’addebito della tassa
non versata.
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