COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 08/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/12/2002 CASERTANA F.C. S.R.L. – CISCO COLLATINO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 81 del 08/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 08/12/2002 CASERTANA F.C. S.R.L. - CISCO COLLATINO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 71 dell'11122002;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S. Cisco Collatino
e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara a seguito delle violenze subite dall'Arbitro
e dai propri calciatori, violenze che avrebbero inciso sulle loro capacità psico-fisiche, per tali motivi
invocandosi a carico della società Casertana, la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi
dell'art.12 del C.G.S.;
- visto il proprio provvedimento - da ritenersi in questa sede integralmente richiamato - con il quale
veniva disposta, ai sensi dell'art.15 del C.G.S. la sospensione in via cautelare del campo di gioco
della società Casertana;
- viste le dichiarazioni rilasciate dall'arbitro della gara appositamente convocato da questo Giudice
Sportivo
OSSERVA
- gli elementi acquisiti non consentono di ritenere che la gara abbia avuto uno svolgimento non
regolare, ne su di essa abbiano avuto influenza fatti che per la loro natura non sono valutabili con
criteri tecnici;
- il Direttore di gara ha decisamente negato, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, di aver
tenuto, dopo l'invasione di campo, un atteggiamento remissivo nei confronti della compagine
campana, affermando peraltro di aver continuato ad arbitrare in piena serenità conducendo
regolarmente a termine la gara;
- quanto alle presunte violenze subite dai calciatori del Cisco Collatino, lo stesso Direttore di gara ha
negato che ve ne siano state altre e diverse da quelle citate nel suo supplemento di rapporto e
proprio da tale documento ufficiale si evince che i fatti di violenza, che hanno determinato la
sospensione di quattro minuti della gara, erano sostanzialmente rivolti verso il direttore di gara per
protestare contro l'assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria. Ne
consegue che, le diverse circostanze dedotte dalla reclamante, devono ritenersi del tutto infondate ed
anzi in contrasto con i documenti ufficiali cui, per costante giurisprudenza, va riconosciuta fede
privilegiata;
- quanto alla determinazione della sanzione a carico della società Casertana, valutata la obbiettiva
gravità dei fatti, così come descritti nel C.U. n° 71 dell'11122002 appare equa una squalifica del
campo per 3 gare effettive con decorrenza immediata (di cui una già scontata in sede di sospensione
cautelare)
P.Q.M.
definitivamente decidendo delibera:
1) di revocare la sospensione cautelare del campo di gioco della società Casertana e di cui al C.U. n°
71 dell'11122002;
2) di infliggere alla società Casertana la punizione sportiva della squalifica del campo per 3 gare
effettive con decorrenza immediata;
3) di dare atto che una delle suddette giornate di squalifica è stata scontata in sede di sospensione
cautelare;
4) di respingere il reclamo della A.S. Cisco Collatino;
5) di convalidare il risultato conclusosi con il seguente punteggio: Casertana - Cisco Collatino 4-1
- 81/4 -
6) di addebitare sul conto della società A.S. Cisco Collatino la tassa di reclamo.