COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 08/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/12/2002 VAL DI SANGRO – ROSETANA CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 08/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/12/2002 VAL DI SANGRO - ROSETANA CALCIO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Polisportiva Rosetana Calcio e con il quale si deduce che la società Val di Sangro, per effetto di sostituzioni effettuate nel corso della gara, avrebbe impiegato soltanto 3 calciatori fuori quota anzichè 4, come da regolamento, invocandosi per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - ritenuto che dal rapporto di gara si evince che la Polisportiva Val di Sangro ha schierato inizialmente in campo 4 calciatori "juniores" (segnatamente , Lutti Leandro nato il 2131984, Bertok Paolo, nato il 03111984, Iannitelli Enrico, nato il 0371983, Taglialatela Nicola, nato il 0231982) e che al 25° del secondo tempo ha proceduto alla sostituzione del calciatore n. 4 Taglialatela Nicola con il n. 18 Scandale Alfonso (nato il 0961983), e del calciatore n. 2 Bertok Paolo con il n. 13 Piccolo Giovanni (nato il 0771979); - considerato che in virtù delle predette sostituzioni, la Polisportiva Val di Sangro è venuta meno all'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, almeno 4 calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1) uno nato dal 1° gennaio 1982 in poi; 2) due nati dal 1° gennaio 1983 in poi; 3) uno nato dal 1° gennaio 1984 in poi; - considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Val di Sangro con il punteggio di 0-2 ai sensi del C.U. n. 1 del 0572002 del Comitato Interregionale e dell'art. 12 comma 5 del C.G.S.; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Val di Sangro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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