COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE E EURO 3.000,00 DI AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 76 del 18.12.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE E EURO 3.000,00 DI
AMMENDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 76 del 18.12.2002 –
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• rilevato che la reclamante Paganese Calcio chiede l’annullamento della squalifica del campo
di gioco per tre gare effettive e la sanzione di Euro 3.000,00 di ammenda sull’assunto che gli
episodi di violenza verificatisi nell’incontro Paganese/Battipagliese di cui al Comunicato in
oggetto ascritti ai suoi tifosi non si sarebbero verificati nel corso della gara e che vi sarebbe
stato un fraintendimento delle Forze dell’Ordine circa la necessità di un tifoso, portatore di un
tumore alla laringe di entrare nel campo per “sfuggire al fumo dei lacrimogeni” e non per
invadere il terreno di gioco;
• che la ricostruzione dei fatti da parte della reclamante, già diffidata come da C.U. n. 62 del
27.11.2002, è contrastata dal referto arbitrale – munito da fede privilegiata – dal quale risulta,
per contro, che vi è stato un ferimento di due rappresentanti delle Forze dell’Ordine da parte
dei tifosi locali, lesione di cui peraltro non è dato conoscere l’entità;
• che per il comportamento collaborativo dei dirigenti della reclamante per i l “mantenimento
della massima correttezza” nonché per il numero esiguo di Carabinieri coinvolti nell’episodio
di violenza (due e non numerosi) contrariamente a quanto risulta nel Comunicato va
ridimensionata, in parte, la gravità dei comportamenti addebitati ai tifosi della Paganese ed
appare congrua la sanzione di due giornate della squalifica del campo riducendo altresì
l’ammenda all’importo di Euro 2.000,00,
P.Q.M.
accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica del campo di gioco a due giornate e
l’ammenda all’importo di Euro 2.000,00. Nulla per la tassa non versata
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