COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIANCIARUSO MASSIMILIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 79 del 24.12.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIANCIARUSO MASSIMILIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 79 del 24.12.2002 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento osserva: il G.S., con il citato provvedimento, squalificava il calciatore della A.C. Ars et Labor Grottaglie per quattro gare effettive “perché, nel corso dell’intervallo, all’interno degli spogliatoi, tirava l’arbitro per la maglia e gli rivolgeva espressione offensiva”. Avverso tale provvedimento di squalifica, proponeva reclamo nell’interesse del proprio tesserato, la A.S. Grottaglie chiedendo, in sostanza, la riduzione della sanzione irrogata. Questa Commissione Disciplinare accoglie la richiesta di riduzione della sanzione ritenendo equa ed adeguata al fatto una squalifica per tre gare effettive, P.Q.M. accoglie il reclamo della A.S. Ars et Labor Grottaglie, proposta nell’interesse del proprio tesserato Cianciaruso Massimiliano e riduce la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a tre gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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