COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 17.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 17.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo dell’U.S. Casarano avverso la decisione del G.S. di cui al C.U. n. 81 del 08.01.2003, con cui è stata comminata alla Società Casarano la sanzione di Euro 3000,00 e della diffida, • rilevato che detta sanzione è stata determinata in considerazione del lancio, da parte della tifoseria della Società Casarano contro la tifoseria ospite, di numerose pietre e di un candelotto incendiario, idoneo a provocare gravi conseguenze; • ritenuto che la sanzione comminata appare equa in riferimento ai fatti come risultanti dal rapporto del Commissario di campo, dotato di fede privilegiata, sulla base dell’articolo 31 lett. a1) del C.G.S. e non smentito in alcun modo dalla Società reclamante; • rilevato che la sanzione appare comunque equa anche in rapporto alle circostanze evidenziate dalla ricorrente, che, in ogni caso, non risultano confermate negli atti ufficiali, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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