COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 48/12 del 09.12.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 42 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (nota n. 48/12 del 09.12.2002). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, osserva: • il Collegio arbitrale presso la L.N.D. ha deferito la Società Sportiva Manfredonia per aver stipulato con l’allenatore Conca Bruno un contratto nel quale veniva pattuito un numero di rate superiore a quello previsto dall’articolo 42 del Regolamento della L.N.D.; • i fatti sono stati accertati con il lodo arbitrale del 30.11.2002 e non sono contestati dalla Società deferita che, ritualmente avvisata, non è comparsa dinanzi questa Commissione. Pertanto la responsabilità disciplinare della deferita è pienamente provata; • sanzione equa, anche in ragione del precedente specifico del Manfredonia che la scorsa stagione è stato condannato per un fatto identico, è quella di € 1000,00 di ammenda, P.Q.M. accoglie il deferimento ed irroga alla S.S. Manfredonia la sanzione di € 1000,00 di ammenda.
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