COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CECCARELLI GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 79 del 24.12.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CECCARELLI
GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 79 del 24.12.2002 -
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• rilevato che la Società A.C. Bellaria Igea Marina dopo aver richiesto, a mezzo telefax, in data
27.12.2002, copia degli atti relativi alla gara Bellaria I.M./Rovigo del 21.12.2002 –
Campionato Nazionale Dilettanti -, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 24.12.2002;
• visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del Codice di Giustizia Sportiva,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa.
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