COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 15.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 84 del 15.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ed ascoltato il rappresentante della reclamante e rilevato che:
• le argomentazioni illustrate dalla Pro Ebolitana in ordine alle intemperanze della avversa
tifoseria ed alla maggiore gravità della sanzione impugnata rispetto ad altre sanzioni relative
ai fatti di violenza pretesamente meno gravi, non risultano, invero, di alcun pregio;
• l’asserito comportamento della avversa tifoseria non può costituire infatti, in via generale,
valenza esimente, o anche solo attenuante della condotta violenta della propria tifoseria (ciò
senza contare che una parte degli addebiti mossi, nella specie, alla avversa tifoseria sono
oggetto delle mere allegazioni difensive odierne, ma non emergono dagli atti ufficiali);
• quanto alla pretesa “disparità di trattamento”, devesi ribadire – in adesione al principio più
volte raffermato dalla CAF – come la fattispecie in esame siano da ritenere sempre
assolutamente specifiche, e mai tra loro assimilabili e/o comparabili;
• un più attento esame dei fatti contestati consente, però – tenuto anche conto, per un verso, che
non risultano danni alle persone, e, per altro verso, che il comportamento dei dirigenti è stato
specificamente apprezzato come “fattivo e positivo”- di ritenere parzialmente fondata la
doglianza relativa alla eccessività della sanzione, e conseguentemente accoglibile la
subordinata richiesta di riduzione della medesima,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pro Ebolitana, riduce la sanzione impugnata
ad una giornata di squalifica. Nulla per la tassa non versata.
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