COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 15.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 91 del 24.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 84 del 15.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ed ascoltato il rappresentante della reclamante e rilevato che: • le argomentazioni illustrate dalla Pro Ebolitana in ordine alle intemperanze della avversa tifoseria ed alla maggiore gravità della sanzione impugnata rispetto ad altre sanzioni relative ai fatti di violenza pretesamente meno gravi, non risultano, invero, di alcun pregio; • l’asserito comportamento della avversa tifoseria non può costituire infatti, in via generale, valenza esimente, o anche solo attenuante della condotta violenta della propria tifoseria (ciò senza contare che una parte degli addebiti mossi, nella specie, alla avversa tifoseria sono oggetto delle mere allegazioni difensive odierne, ma non emergono dagli atti ufficiali); • quanto alla pretesa “disparità di trattamento”, devesi ribadire – in adesione al principio più volte raffermato dalla CAF – come la fattispecie in esame siano da ritenere sempre assolutamente specifiche, e mai tra loro assimilabili e/o comparabili; • un più attento esame dei fatti contestati consente, però – tenuto anche conto, per un verso, che non risultano danni alle persone, e, per altro verso, che il comportamento dei dirigenti è stato specificamente apprezzato come “fattivo e positivo”- di ritenere parzialmente fondata la doglianza relativa alla eccessività della sanzione, e conseguentemente accoglibile la subordinata richiesta di riduzione della medesima, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Pro Ebolitana, riduce la sanzione impugnata ad una giornata di squalifica. Nulla per la tassa non versata.
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