COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA A CARICO DEI CALCIATORI: ASSOGNA DANIELE, TERSIGNI CARMINE, MAGGI RICCARDO, GRASSO BIAGIO, SOPRANZETTI PAOLO, DONNINELLI EMILIANO, MARANGON DAVIDE, CARLONE MASSIMO, VARRIALE MAURIZIO, ALFONSI MAURIZIO, SORRENTINO MARIO, PALUZZI MIRKO, DELGADO FERREIRA GIANLUIGI, MARULLI PAOLO, BERTOLI FRANCESCO, MEROLLA GENNARO, MOLINARO ALBERTO, SALNISTRO EDWIN E DELL’ALLENATORE STAFFA GIANLUIGI (note del 17.10.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ A.S. TERRACINA A CARICO DEI CALCIATORI: ASSOGNA DANIELE, TERSIGNI CARMINE, MAGGI RICCARDO, GRASSO BIAGIO, SOPRANZETTI PAOLO, DONNINELLI EMILIANO, MARANGON DAVIDE, CARLONE MASSIMO, VARRIALE MAURIZIO, ALFONSI MAURIZIO, SORRENTINO MARIO, PALUZZI MIRKO, DELGADO FERREIRA GIANLUIGI, MARULLI PAOLO, BERTOLI FRANCESCO, MEROLLA GENNARO, MOLINARO ALBERTO, SALNISTRO EDWIN E DELL’ALLENATORE STAFFA GIANLUIGI (note del 17.10.2002). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, ascoltati i deferiti presenti e ritenuto che: A. la situazione di sostanziale abbandono della squadra, da parte della Società – assenza anche in occasione delle gare, di dirigenti, del medico e del massaggiatore, ritardo nella effettuazione delle visite mediche, mancata organizzazione e finanziamento delle trasferte, mancata corresponsione dei rimborsi dovuti – devesi ritenere pienamente accertata sia in dipendenza dei numerosi articoli di stampa già in atti, che delle concordanti e plausibili deposizioni oggi rese da tutti i deferiti, che, infine, dell’ingiustificata odierna assenza della Società che ha proposto l’istanza di deferimento, che non ha ritenuto - pur avendolo preannunciato - di partecipare al dibattimento; B. a fronte di tale situazione “gestionale” di obiettiva gravità – protrattasi per molte settimane – la iniziativa di protesta posta in essere dai giocatori, si appalesa, dunque, non priva di giustificazione, e, sotto il profilo disciplinare, tollerabile, specialmente ove si consideri come essa si connoti, in termini quanto meno attenuanti, per la unanimità della decisione che ha necessariamente presieduto alla sua adozione, la natura non violenta del contenuto, il contenimento della condotta irregolare (ritardato inizio del gioco) in termini temporali tali da non turbare sostanzialmente il regolare svolgimento della gara, e l’insussistenza di successive, anche diverse, altre manifestazioni di protesta; C. dalle osservazioni che precedono non può che conseguire la non punibilità degli odierni deferiti, P.Q.M. proscioglie tutti i deferiti dall’addebito ad essi ascritto.
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