COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA ED EURO 1.500,00 DI AMMENDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARI CATELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA ED EURO 1.500,00 DI AMMENDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARI CATELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti osserva: • il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare effettive il calciatore Mari Catello perché a fine gara dopo essersi tolto la maglia di gioco, tentava di scavalcare la rete di recinzione per aggredire un sostenitore della squadra avversaria non riuscendo nel suo intento perché bloccato dalle Forze dell’Ordine; • il Giudice Sportivo ha inflitto inoltre la squalifica per una gara effettiva del campo di gioco della Casertana nonché l’ammenda di euro 1.500,00 per indebita presenza di persone non identificate sulla panchina e per gli episodi di violenza accaduti a fine gara ad opera di propri sostenitori; • propone reclamo la F.C: Casertana sostenendo l’eccessività delle sanzioni irrogate in relazione ai fatti effettivamente accaduti; • per quanto attiene la squalifica di Mari Catello, i fatti addebitatigli sono pacifici. In effetti il calciatore tentando di scavalcare la rete di recinzione dopo essersi tolto la maglia di gioco per evitare l’identificazione, ha posto in atto una condotta antiregolamentare astrattamente idonea a causare reazioni ed episodi di violenza. Va detto però che non vi è prova in ordine all’effettivo rapporto causale tra la condotta del Mari ed i successivi atti di violenza che secondo il Giudice Sportivo giustificano l’aggravamento della sanzione. Appare pertanto equo ridurre la squalifica a tre giornate; • per quanto attiene la sanzione irrogata alla Società, si deve tener conto della recidiva specifica e della irrogazione della diffida appena due giorni prima dei fatti contestati. Le circostanze attenuanti indicate nel reclamo non valgono a giustificare la richiesta riduzione della sanzione che va pertanto confermata, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a Mari Catello a tre giornate effettive. Conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo. Nulla per la tassa non versata.
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