COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA ED EURO 1.500,00 DI AMMENDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARI CATELLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 94 del 30.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA
IMMEDIATA ED EURO 1.500,00 DI AMMENDA E LA SQUALIFICA PER QUATTRO
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARI CATELLO (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti osserva:
• il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare effettive il calciatore Mari Catello perché
a fine gara dopo essersi tolto la maglia di gioco, tentava di scavalcare la rete di recinzione per
aggredire un sostenitore della squadra avversaria non riuscendo nel suo intento perché
bloccato dalle Forze dell’Ordine;
• il Giudice Sportivo ha inflitto inoltre la squalifica per una gara effettiva del campo di gioco
della Casertana nonché l’ammenda di euro 1.500,00 per indebita presenza di persone non
identificate sulla panchina e per gli episodi di violenza accaduti a fine gara ad opera di propri
sostenitori;
• propone reclamo la F.C: Casertana sostenendo l’eccessività delle sanzioni irrogate in
relazione ai fatti effettivamente accaduti;
• per quanto attiene la squalifica di Mari Catello, i fatti addebitatigli sono pacifici. In effetti il
calciatore tentando di scavalcare la rete di recinzione dopo essersi tolto la maglia di gioco per
evitare l’identificazione, ha posto in atto una condotta antiregolamentare astrattamente
idonea a causare reazioni ed episodi di violenza. Va detto però che non vi è prova in ordine
all’effettivo rapporto causale tra la condotta del Mari ed i successivi atti di violenza che
secondo il Giudice Sportivo giustificano l’aggravamento della sanzione. Appare pertanto
equo ridurre la squalifica a tre giornate;
• per quanto attiene la sanzione irrogata alla Società, si deve tener conto della recidiva specifica
e della irrogazione della diffida appena due giorni prima dei fatti contestati. Le circostanze
attenuanti indicate nel reclamo non valgono a giustificare la richiesta riduzione della sanzione
che va pertanto confermata,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta a Mari Catello a tre giornate
effettive. Conferma nel resto le decisioni del Giudice Sportivo. Nulla per la tassa non versata.
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