COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 96 del 05/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/02/2003 MEZZOLARA – BELLARIA IGEA MARINA
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 96 del 05/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 02/02/2003 MEZZOLARA - BELLARIA IGEA MARINA
Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto
OSSERVA
- Nel corso del secondo tempo, sostenitori locali, in segno di protesta verso una decisione Arbitrale,
lanciavano all' indirizzo di un Assistente Arbitrale alcuni sassi e bottigliette piene di acqua che lo
colpivano ad una caviglia. Il medesimo ufficiale di gara veniva altresì fatto oggetto del lancio di
numerosi petardi che esplodevano nelle sue immediate vicinanze senza, tuttavia, procurargli danni.
Successivamente, al 49° del secondo tempo, numerosi sostenitori locali sfondavano i cancelli di
recinzione ed entravano sul terreno di gioco. Alcuni di essi, nel chiaro tentativo di aggredirlo, si
dirigevano correndo verso il direttore di gara, mentre altri tentavano di raggiungere i calciatori ospiti.
- A tale tentativo di aggressione partecipavano altresì alcuni calciatori di riserva non identificati della
squadra locale. In conseguenza di ciò l' Arbitro era costretto a sospendere definitivamente la gara al
49° del secondo tempo e poteva raggiungere gli spogliatoi solo grazie all' intervento della Forza
Pubblica. La contestazione nei confronti della terna arbitrale proseguiva anche successivamente. Ed
infatti persone non identificate indebitamente presenti nella zona degli spogliatoi, rivolgevano
all'Arbitro espressioni gravemente offensive. Gli Ufficiali di gara erano costretti ad uscire da una porta
secondaria e, a causa di un assembramento ostile, dovevano essere scortati dalla Forza Pubblica.
Così ricostruiti i fatti non vi è dubbio che, nel caso in esame, debba trovare applicazione la previsione
di cui all'art.12 del C.G.S.
- La A.C.Mezzolara va infatti ritenuta responsabile (sia oggettivamente che direttamente) per i fatti
posti in essere sia dai propri sostenitori che dai propri tesserati, i quali hanno impedito che la gara
fosse regolarmente portata a termine. Nella determinazione della sanzione va altresì valutato il
precedente specifico già sanzionato con C.U. n° 18 dell' 11 92002.
P.Q.M.
delibera:
1) di infliggere alla A.C.Mezzolara la punizione sportiva della perdita della gara per 2-4 ( miglior risultato
conseguito sul campo dalla squadra avversaria);
2) di comminare alla A.C.Mezzolara la squalifica del campo di gioco per 3 giornate con decorrenza
immediata. ( R A - R AA )