COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 97 del 06/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 19/01/2003 BOYS CAIVANESE – PAGANESE CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 97 del 06/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 19/01/2003 BOYS CAIVANESE - PAGANESE CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- definitivamente deliberando relativamente alla gara di cui in oggetto;
- visto il proprio provvedimento di cui al C.U. n° 88 del 22 12003 con il quale, ai sensi dell'art.15 del
C.G.S. veniva disposta la sospensione in via cautelare dei campi di gioco delle società Boys
Caivanese e Paganese con obbligo per entrambe di disputare le gare in campo neutro;
- visto il reclamo della società Paganese pervenuto a seguito di tempestivo preannuncio in data
27 12003;
- esaminati gli atti ufficiali, nonché la relazione predisposta, su richiesta di questo Giudice Sportivo,
dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. pervenuta in data 05 22003;
OSSERVA
- nel suo supplemento di rapporto, l'Arbitro riferisce del ritardato inizio della gara (30 minuti) a seguito
di violenti scontri verificatisi tra la tifoseria ospite (Paganese) e la Forza Pubblica. La circostanza
risulta confermata nella relazione dell'Ufficio Indagini. In essa si da infatti atto che numerosi
sostenitori della Paganese, peraltro non in possesso del biglietto di ingresso, sfondavano i cancelli di
entrata accedendo all'interno dell'impianto sportivo. In tale occasione ponevano in essere un fitto
lancio di oggetti vari (pietre, aste di bandiera, lastre di acciaio) che causavano un serio pericolo per
l'incolumità pubblica determinando l'intervento delle Forze dell'Ordine. Il fitto lancio di oggetti, come
documentato nel rapporto di un Assistente Arbitrale veniva reiterato anche a fine gara. Nell'occasione
numerose lastre metalliche sfioravano il citato Assistente Arbitrale nonché diverse altre persone
senza, tuttavia, colpire nessuno. Di tali fatti, risponde, a titolo oggettivo, la Paganese. La
determinazione della sanzione può essere determinata in una giornata di squalifica del campo e 4000
Euro di ammenda. Quanto agli episodi di violenza di cui é chiamata a rispondere la U.S. Boys
Caivanese, dall'esame degli atti ufficiali emerge:
1) che persone non identificate, all'arrivo della squadra ospite, rivolgevano ai calciatori avversari
espressioni offensive e minacciose e che alcuni di essi venivano colpiti con sputi;
2) che nonostante l'invito in tal senso rivolto dal Commissario di Campo al dirigente accompagnatore,
gli estranei non venivano fatti allontanare;
3) che persone non identificate forzavano la porta degli spogliatoi ospiti (C.F.R. relazione Ufficio
Indagini).
4) che un estraneo colpiva con uno schiaffo un calciatore della Paganese determinando l'immediato
intervento della Forza Pubblica. Gli accertamenti compiuti consentono dunque di escludere che i
fatti di violenza si siano svolti così come esposti nel reclamo della Paganese Calcio. Sul punto la
relazione dell'Ufficio Indagini riferisce testualmente: " I calciatori della Paganese hanno dichiarato
che i suddetti tifosi della Caivanese hanno sfondato la porta e che lo stipite della stessa avrebbe
colpito al fianco sinistro il giocatore Marrazzo, che sarebbe caduto e poi colpito con calci e con
schiaffi; sorte analoga sarebbe toccata al capitano Califano (colpo al braccio destro) e che
sarebbe stato costretto, poi, a giocare la partita menomato con il braccio fasciato. Da un
sopralluogo da noi fatto allo stadio, nonché da quanto dichiaratoci dai CC, ci siamo potuti rendere
conto che tutto ciò non poteva essere accaduto in quanto: 1) le porte degli spogliatoi erano in ferro
e si aprivano verso l'esterno, da cui era impossibile il verificarsi di quanto dichiarato; 2) dal filmato
in nostro possesso il calciatore Califano non presenta alcuna menomazione anzi appare efficiente
e tonico; 3) l'Arbitro, nella sua dichiarazione rilasciataci per delega, dichiara che, pur avendo visto
due o tre persone che tentavano di aprire la porta dello spogliatoio della Paganese, per cui
temendo per la propria incolumità si era ritirato nel proprio spogliatoio, all'atto del riconoscimento
dei calciatori non riscontrava nulla di anormale e che l'integrità fisica degli stessi era palese. La
presenza di queste tre-quattro persone nello spiazzo antistante gli spogliatoi è certa, come è certa
l'azione di forzatura della porta degli spogliatoi degli ospiti, non altrettanto certo è il pestaggio
riferito dai calciatori della Paganese, per i motivi sopra elencati."
- ne consegue pertanto che nessun episodio di violenza deve ritenersi aver influito sulla regolarità della
gara, ne aver inciso sull'integrità psico-fisica dei calciatori;
- consegue dunque il rigetto nel merito del reclamo che peraltro dovrebbe essere considerato
inammissibile non essendo stata fornita la prova della comunicazione alla controparte. In ordine alla
quantificazione della sanzione da irrogare per i fatti accertati a carico della U.S. Boys Caivanese
stimasi equa quella di una giornata di squalifica del campo;
P.Q.M.
delibera:
1) di respingere il reclamo proposto dalla Paganese Calcio e di condannare la stessa al pagamento
della relativa tassa;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio Boys Caivanese -
Paganese 2-0
3) di comminare alla società Paganese Calcio la sanzione della squalifica del campo per una giornata
effettiva (sanzione già scontata in sede di sospensione cautelare) e 4000 Euro di ammenda;
4) di comminare alla U.S. Boys Caivanese la sanzione della squalifica del campo per una giornata
effettiva (sanzione già scontata in sede di sospensione cautelare)
5) di revocare la sospensione cautelare dei campi di gioco delle società Boys Caivanese e Paganese di
cui al C.U. n° 88 del 22 12003. (R A – R AA – R CdC – rel. Ufficio Indagini)