COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo –
Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti del procedimento;
preso atto di quanto dedotto dal reclamo proposto;
considerato:
• che, effettivamente e contrariamente a quanto riportato dal Giudice Sportivo, l’A.A. ha
affermato, nel proprio rapporto, di essere stato colpito con un calcio all’altezza della coscia
destra, ma che il gesto violento “non gli procurava alcun dolore”;
• che l’unico invasore del campo veniva bloccato da un calciatore del Casarano e poi preso dai
Carabinieri;
• che il fatto deve essere opportunamente ridimensionato, pur meritevole di sanzione;
• che appare equo irrogare la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara
effettiva;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione irrogata alla U.S. Casarano alla
squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva.
Nulla per la tassa non versata,
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