COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento; preso atto di quanto dedotto dal reclamo proposto; considerato: • che, effettivamente e contrariamente a quanto riportato dal Giudice Sportivo, l’A.A. ha affermato, nel proprio rapporto, di essere stato colpito con un calcio all’altezza della coscia destra, ma che il gesto violento “non gli procurava alcun dolore”; • che l’unico invasore del campo veniva bloccato da un calciatore del Casarano e poi preso dai Carabinieri; • che il fatto deve essere opportunamente ridimensionato, pur meritevole di sanzione; • che appare equo irrogare la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara effettiva; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione irrogata alla U.S. Casarano alla squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva. Nulla per la tassa non versata,
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