COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TODI F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLANTONIO GIUSEPPE E PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RENCRICCA MANOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TODI F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COLANTONIO GIUSEPPE E PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RENCRICCA MANOLO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • vista la decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica per due gare al calciatore Rencricca Manolo del Todi “per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”, nonché la squalifica per tre gare al calciatore della stessa squadra Colantonio Giuseppe “perché, a fine gara, con atteggiamento minaccioso, rivolgeva a voce alta all’arbitro espressioni irriguardose ed offensive”; • letto il reclamo della Società Todi F.C. S.r.l. con cui si contesta l’eccessiva gravità delle sanzioni irrogate, pur con una sostanziale ammissione dei fatti; • sentito il rappresentante della S.r.l. Todi il quale ha ribadito quanto riportato nel reclamo; • rilevato che la Società reclamante non ha contestato i fatti, ammettendo che il Rencricca ha colpito un avversario “con un piccolo calcetto” e che il Colantonio, avvicinatosi all’arbitro a fine gara per chiedere spiegazioni in ordine all’espulsione del compagno, effettivamente pronunziava l’espressione “disonesto”; • rilevato, pertanto, che i fatti così come esposti nel referto di gara, dotato di fede privilegiata, non risultano contestati in reclamo; • ritenuto che equa e conforme alle decisioni di questa Commissione appare la sanzione della squalifica per due gare comminata a Rencricca Manolo, avendo lo stesso posto in essere un atto di violenza (un calcio) a un avversario, a gioco fermo; • ritenuto, invece, che eccessiva appare, sulla base dello svolgimento dei fatti, che si sono concretizzati nella espressione offensiva “disonesto”, rivolta all’arbitro, con atteggiamento minaccioso, la sanzione della squalifica per tre gare al calciatore del Todi Colantonio Giuseppe e che equo appare la sanzione della squalifica per sole due gare, P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo e riduce al calciatore Colantonio Giuseppe la sanzione irrogata, determinandola nella squalifica per due gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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