COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CASTIELLO LUIGI (tesserato A.S. Astrea) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 21 del 31.01.2003 – Coppa Italia Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL SIG. CASTIELLO LUIGI (tesserato A.S. Astrea) AVVERSO LA
PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 28.02.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 21 del 31.01.2003 – Coppa Italia Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti del reclamo in epigrafe;
• rilevato che le considerazioni del reclamante - pur avvalorate dalla documentazione prodotta
in atti – appaiono in contrasto con le risultanze del rapporto dell’assistente arbitrale, da cui si
evince che una persona in precedenza qualificatasi come Castiello Luigi, allenatore
dell’Astrea in atto squalificato, rivolgeva al medesimo espressione offensiva, allontanandosi
subito dopo dal campo;
• ritenuto che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara è attribuita
fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente
svolti così come descritti nel rapporto dell’assistente arbitrale;
• considerato che, anche in ragione dei precedenti specifici, la sanzione irrogata dal Giudice
Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto deve essere confermata, con conseguente
rigetto del reclamo,
P.Q.M.
respinge il reclamo in epigrafe e dispone l’incameramento della relativa tassa già versata.
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