COMITATO INTERREGIONALE – Coppa Italia Dilettanti – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B. C. CALANGIANUS AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 ALL’ALLENATORE PETRONE MARIO E LA SQUALIFICA FINO AL 05.12.2002 AL CALCIATORE MARINI GAVINO RENATO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 13 del 15.11.2002 – Coppa Italia Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Coppa Italia Dilettanti - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B. C. CALANGIANUS AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2002 ALL’ALLENATORE PETRONE MARIO E LA SQUALIFICA
FINO AL 05.12.2002 AL CALCIATORE MARINI GAVINO RENATO (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 13 del 15.11.2002 – Coppa Italia Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dal F.C. Calangianus con cui si chiede:
1) una riduzione della squalifica irrogata all’allenatore Petrone Mario asserendo che
quest’ultimo non avrebbe spinto alle spalle l’assistente arbitrale ma con lo stesso si
sarebbe casualmente scontrato;
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2) una conversione della squalifica irrogata al calciatore Marini Gavini Renato da
“squalifica a tempo determinato” a “ squalifica per giornate di gara”, in quanto non
sussisterebbero motivi validi per l’irrogazione della squalifica a tempo;
• rilevato che le ragioni addotte da parte reclamante per la squalifica irrogata all’allenatore non
appaiono supportate da fatti comprovati e da valide ragioni di diritto;
• considerato che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di
tesserati in occasione dello svolgimento della gara e godono dunque di fede privilegiata ai
sensi di quanto previsto dall’art. 31, lett. a1) del C.G.S. e, pertanto, non può accogliersi il
reclamo proposto,
• rilevato, inoltre, per la squalifica irrogata al calciatore, che rientra nei poteri del Giudice
Sportivo di irrogare, quando lo ritenga, la squalifica a tempo determinato in luogo della
squalifica per giornate di gara e che non rientra, invece, nei poteri di questa Commissione di
convertire la squalifica senza che ne sussistano motivi di diritto,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dal F.C. Calangianus e dispone l’addebito della tassa non versata.
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