COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LANOTTE ALBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LANOTTE ALBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dal Celano F.C. Olimpia avverso la squalifica per n. 4 gare effettive irrogata al calciatore Alberto La Notte; · rilevato che il reclamo appare fondato su una rappresentazione dei fatti diversa da quella esposta nel rapporto arbitrale; · considerato che tale diversa rappresentazione dei fatti non appare avvalorata da alcun mezzo di prova; · ritenuto che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S. ; · accertata la congruità della sanzione irrogata. P.Q.M. respinge il reclamo proposto dal Celano F.C. Olimpia e, per l’effetto, conferma la squalifica per n. 4 gare irrogate al calciatore Alberto La Notte. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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