COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LANOTTE ALBERTO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA
PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LANOTTE ALBERTO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 - Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti; · letto il reclamo proposto dal Celano F.C. Olimpia avverso la squalifica per n. 4 gare effettive
irrogata al calciatore Alberto La Notte;
· rilevato che il reclamo appare fondato su una rappresentazione dei fatti diversa da quella
esposta nel rapporto arbitrale;
· considerato che tale diversa rappresentazione dei fatti non appare avvalorata da alcun mezzo
di prova;
· ritenuto che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art.
31 lett. A1) del C.G.S. ;
· accertata la congruità della sanzione irrogata.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dal Celano F.C. Olimpia e, per l’effetto, conferma la squalifica per
n. 4 gare irrogate al calciatore Alberto La Notte. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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