COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CASTEGGIOBRONI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TATTI FABIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CASTEGGIOBRONI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TATTI FABIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dal F.B.C. Casteggiobroni avverso la squalifica per n. 3 giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabiano Tatti; · rilevato che la Società reclamante contesta che il calciatore Tatti abbia tenuto il comportamento antiregolamentare consumato a gioco fermo, così come affermato nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo; · valutato che quanto assunto dalla Società reclamante non è però sorretto da alcun mezzo di prova; · considerato che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.; · accertata la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla F.B.C. Casteggiobroni e, per l’effetto, conferma la squalifica per n. 3 gare irrogate al calciatore Fabiano Tatti. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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