COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CASTEGGIOBRONI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TATTI FABIANO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 101 del 13.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CASTEGGIOBRONI AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TATTI FABIANO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 - Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo proposto dal F.B.C. Casteggiobroni avverso la squalifica per n. 3 giornate di
gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabiano Tatti;
· rilevato che la Società reclamante contesta che il calciatore Tatti abbia tenuto il
comportamento antiregolamentare consumato a gioco fermo, così come affermato nella
motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo;
· valutato che quanto assunto dalla Società reclamante non è però sorretto da alcun mezzo di
prova;
· considerato che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31 lett. A1) del C.G.S.;
· accertata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla F.B.C. Casteggiobroni e, per l’effetto, conferma la squalifica
per n. 3 gare irrogate al calciatore Fabiano Tatti. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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