COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE E AMMENDA DI EURO 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE E AMMENDA DI EURO 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, •Letto il reclamo in epigrafe; •Sentite le dichiarazioni rese dal rappresentante della Vigor Lamezia; •Rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in contrasto con le risultanze dei rapporti dell’assistente arbitrale e dei commissari di campo, secondo cui alcuni sostenitori della Vigor Lamezia nel corso della gara colpivano con sputi ed oggetti vari l’assistente arbitrale, lanciandogli contro anche alcuni petardi che esplodevano nelle vicinanze, nonché, a fine gara, altri tifosi ospiti invadevano il terreno di giuoco muniti di corpi contundenti, minacciando e provocando i sostenitori avversari, alcuni dei quali a loro volta entravano in campo determinando una violenta colluttazione che veniva domata dalla Forza Pubblica anche con l’uso di idranti, e che infine a fine gara veniva accertato il danneggiamento di strutture dell’impianto sportivo nella zona occupata dai tifosi lametini; •Ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti summenzionati è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come ivi descritti; •Considerato che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti in oggetto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto la stessa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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