COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 N. GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 N. GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo esaminati gli atti, sentito il Presidente della U.S. Vibonese, osserva:
•Il G.S. ha inflitto alla U.S. Vibonese la sanzione della squalifica del campo di giuoco per tre
gare in seguito al comportamento tenuto dai propri sostenitori durante e dopo il corso della
gara Vibonese-Vigor Lamezia del 01.02.2004;
•Propone reclamo la U.S. Vibonese facendo rilevare il fattivo comportamento della propria
dirigenza sia nell’organizzazione della gara che nel corso degli incidenti per eliderne le
conseguenze. La reclamante rileva inoltre come i tifosi della Vibonese coinvolti negli
incidenti di fine gara sarebbero stati non più di cinque o sei che avrebbero reagito alle
provocazioni ed alle violenza dei tifosi avversari. Infine viene richiamato il precedente della
gara Sapri-Cosenza del 17.09.2003 dove analoghi incidenti sarebbero stati sanzionati in
misura più modesta.;
•Dal rapporto dei commissari di campo emerge con chiarezza che sia durante la partita che
dopo la fine della stessa i sostenitori della Vibonese hanno commesso gravi atti di violenza.
E’ vero però che dal rapporto dell’arbitro si evince la fattiva collaborazione del Presidente
della U.S. Vibonese in occasione degli incidenti di fine gara. Inoltre risulta, dai rapporti dei
commissari di campo, che l’intervento della Polizia con gli idranti descritto dal Giudice
Sportivo fù rivolto esclusivamente contro i tifosi della Vigor Lamezia così che è evidente che
quel segmento degli incidenti che hanno turbato la competizione non può essere addebitato
alla reclamante;
•Appare pertanto conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta alla U.S. Vibonese
sostituendo una delle tre giornate di squalifica con l’ammenda di euro 2.000,00,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione inflitta alla U.S. Vibonese a due giornate
di squalifica del campo di giuoco ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Nulla per la tassa
non versata.
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