COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 N. GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 N. GARE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 94 del 04.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letto il reclamo esaminati gli atti, sentito il Presidente della U.S. Vibonese, osserva: •Il G.S. ha inflitto alla U.S. Vibonese la sanzione della squalifica del campo di giuoco per tre gare in seguito al comportamento tenuto dai propri sostenitori durante e dopo il corso della gara Vibonese-Vigor Lamezia del 01.02.2004; •Propone reclamo la U.S. Vibonese facendo rilevare il fattivo comportamento della propria dirigenza sia nell’organizzazione della gara che nel corso degli incidenti per eliderne le conseguenze. La reclamante rileva inoltre come i tifosi della Vibonese coinvolti negli incidenti di fine gara sarebbero stati non più di cinque o sei che avrebbero reagito alle provocazioni ed alle violenza dei tifosi avversari. Infine viene richiamato il precedente della gara Sapri-Cosenza del 17.09.2003 dove analoghi incidenti sarebbero stati sanzionati in misura più modesta.; •Dal rapporto dei commissari di campo emerge con chiarezza che sia durante la partita che dopo la fine della stessa i sostenitori della Vibonese hanno commesso gravi atti di violenza. E’ vero però che dal rapporto dell’arbitro si evince la fattiva collaborazione del Presidente della U.S. Vibonese in occasione degli incidenti di fine gara. Inoltre risulta, dai rapporti dei commissari di campo, che l’intervento della Polizia con gli idranti descritto dal Giudice Sportivo fù rivolto esclusivamente contro i tifosi della Vigor Lamezia così che è evidente che quel segmento degli incidenti che hanno turbato la competizione non può essere addebitato alla reclamante; •Appare pertanto conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta alla U.S. Vibonese sostituendo una delle tre giornate di squalifica con l’ammenda di euro 2.000,00, P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso riduce la sanzione inflitta alla U.S. Vibonese a due giornate di squalifica del campo di giuoco ed euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. Nulla per la tassa non versata.
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