COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE (con decorrenza immediata) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO, CON PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 3 GARE (con decorrenza immediata) (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, •Letti il reclamo in epigrafe; •Sentite le dichiarazioni rese dal Presidente della Società reclamante ed il suo difensore; •Rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono contrastanti con le risultanze dei rapporti dell’arbitro, dell’A.A., del commissario di campo e del supplemento di rapporto arbitrale, dai quali si evince che un assistente arbitrale per tutta la gara era colpito da sputi, bottiglie di acqua in plastica e da un’asta di bandiera, lanciatigli contro dai sostenitori del Savoia, nonché che gli stessi tifosi ospiti, subito dopo che la propria squadra aveva segnato la rete del vantaggio, lanciavano razzi e fumogeni nei confronti dei sostenitori avversari, I quali reagivano con lanci di sassi, a seguito dei quali I tifosi del Savoia a loro volta “rispondevano” con ulteriore sassaiola, che si protraeva per circa 10’ minuti, e che aveva termine solo grazie all’intervento della Forza Pubblica; •Ritenuto che, ai sensi dell’art. 31 comma a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che I fatti si siano effettivamente svolti così come indicati nei rapporti dell’arbitro, dell’A.A. e del commissario di campo; •Considerato che, sia in ragione della obiettiva gravità dei fatti e del pericolo creato con il lancio di razzi, che alla luce delle circostanze che la stessa Società S.S. Savoia era stata diffida con C.U. n. 82 del 14.01.2004 per comportamenti specifici dei propri sostenitori, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata, anche con la decorrenza immediata – in ragione dell’esistenza di diffide recentissime per fatti specifici -, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla reclamante.
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