COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLALIRI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA MONTEROTONDO-ISOLA LIRI DEL 11.01.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 104 del 20.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ISOLALIRI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA MONTEROTONDO-ISOLA LIRI DEL 11.01.2004 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 90 del 28.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il ricorso proposto dalla A.C. Isolaliri avverso la decisione del Giudice Sportivo (pubblicata sul C.U. n. 90 del 28.01.2004) con cui è stato rigettato il reclamo della stessa Società con il quale si invocava a carico del Monterotondo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara a seguito di mancato svolgimento dell’incontro Monterotondo-Isolaliri in programma l’11.01.2004; preso atto che la gara Monterotondo-Isolaliri non è stata disputata a seguito dell’emissione da parte del Prefetto di Roma dell’ordinanza del 09.01.2004 con la quale si disponeva di non far disputare la gara, tenuto conto che il potenziale arrivo di un numero cospicuo di tifosi al seguito della squadra ospite in uno stadio inidoneo, causa lavori di ristrutturazione in corso, avrebbe potuto costituire pericolo per la pubblica incolumità, per l’ordine e la sicurezza pubblica; preso atto, altresì, che il Giducie Sportivo, nella pronuncia impugnata, ha valutato tale ordinanza prefettizia come “causa di forza maggiore”, non imputabile al Monterotondo Calcio, in quanto in sole 24 ore non avrebbe potuto trovarsi altra idonea soluzione che garantisse lo svolgimento della gara; ritenuto che la inidoneità dello stadio, come da tutti riconosciuto, è derivata da lavori di ristrutturazione effettuati dalla Società ospitante; ritenuto, altresì, che l’ordinanza prefettizia risulta emessa a seguito della valutazione complessiva della inidoneità dello stadio in rapporto al potenziale arrivo di numerosi tifosi; considerato che la Società ospitante, a norma di quanto previsto dalle Carte Federali, è tenuta a garantire la disponibilità di un impianto sportivo per i propri impegni agonistici; considerato che, nella fattispecie, Il Monterotondo ben sapeva che erano in corso nel proprio stadio lavori di ristrutturazione e che avrebbero potuto presenziare all’incontro in programma numerosi tifosi ospiti (il calendario delle gara è pubblicato ad inizio di stagione) ma, a fronte di ciò, la stessa Società non ha dato prova in alcun modo di essersi attivata per reperire in via alternativa la disponibilità di un altro impianto di gioco; valutato che non può essere presa in considerazione la stretta tempistica considerata dal Giudice Sportivo (09.01.2004 ordinanza prefettizia – 11.01.2004 data di svolgimento della gara) in quanto è evidente che il Monterotondo Calcio ben sapeva prima del 09.01.2004 che non avrebbe potuto disporre pienamente del proprio impianto e nessuna iniziativa poneva in essere per garantire l’effettuazione della partita; preso atto che il Comitato Interregionale, pur investito del problema attraverso la comunicazione dell’ordinanza prefettizia, non ha assunto alcun provvedimento diretto a rinviare lo svolgimento della gara evidentemente ritenendo che, pur nella legittimità e validità dell’ordinanza prefettizia, la stessa non potesse costituire causa di forza maggiore; rilevato, infine, che risulta agli atti che l’Isolaliri aveva dato la propria disponibilità per l’effettuazione della gara anche a porte chiuse, proposta che non risulta essere stata presa in considerazione dal Monterotondo Calcio; considerato che dagli atti di gara risulta che le squadre si sono presentate regolarmente in campo per lo svolgimento della partita, cui non è stato dato inizio causa esibizione all’arbitro dell’ordinanza prefettizia sopra menzionata; ritenuto che la partita non risulta dunque effettuata per comportamento imputabile in via esclusiva alla Società ospitante (Monterotondo Calcio), P.Q.M. In accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato su C.U. n. 90 del 14.01.2004 e, per l’effetto, commina al Monterotondo Calcio la punizione sportiva della perdita della gara Monterotondo-Isolaliri dell’11.01.2004 con il risultato di 0-3. Nulla per la tassa non versata.
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