COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 105 del 23.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCO VINCENZO (tecnico F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 967/249pf/EF/en del 08.01.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 105 del 23.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSCO
VINCENZO (tecnico F.C. Pro Vasto) PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 1 E 1
COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO PER VIOLAZIONE
ART. 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 967/249pf/EF/en del 08.01.2004).
La Commissione Disciplinare,
esaminati gli atti – e, in particolare, la memoria difensiva resa dall’incolpato – ascoltato il
rappresentante della Procura Federale, e l’assistente del deferito, e rilevato che:
Le argomentazioni svolte dall’incolpato nella memoria resa nel precedente deferimento eccedono
i limiti del diritto di difesa.
L’allenatore Cosco, infatti, non si limitò a contestare vibratamente la veridicità del referto reso
dal commissario di campo, ma dedusse come tale in veridicità non sarebbe stata riconducibile ad
un errore, ma ad un vero e proprio complotto calunniatorio, di cui il commissario di campo si
sarebbe poi reso esecutore finale.
La tardiva resipiscenza mostrata dal Cosco – inviando spontaneamente al commissario di campo
una missiva nella quale egli confessa di aver effettivamente commesso il fatto ad esso addebitato
nel precedente procedimento, e di aver poi evocato la esistenza di un doloso complotto ai suoi
danni al solo fine di incrementare le proprie chances difensive – se, per un verso, costituisce atto
confessorio – e, in quanto tale, sempre apprezzabile anche nel nostro ordinamento – ed idoneo (in
quanto mai occorra) a riabilitare la reputazione di altri tesserati ingiustamente offesi, per altro
verso, conferma e conclama, nella sua massima gravità, la funzione ed i contenuti calunniatori
della attività difensiva inaccettabilmente svolta dall’incolpato all’interno di un procedimento
disciplinare del nostro ordinamento, ed in gravissima violazione, dunque, dei principi di lealtà e
correttezza sui quali esso si fonda.
Rilevante risulta, infine – tenuto anche conto della probabile conoscenza sia della fondatezza
dell’addebito originariamente mosso al proprio tesserato, che, conseguentemente, della natura
calunniosa della condotta processuale da questi mantenuta – la responsabilità della Società,
P.Q.M.
In integrale accoglimento della richiesta di deferimento, infligge:
all’allenatore Vincenzo Cosco la squalifica per tre giornate di gara;
alla Società F.C. Pro Vasto la sanzione dell’ammenda di euro 800,00 (ottocento/00).
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