COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 25.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 01/02/2004 CITTA DI LECCO – ARZACHENA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 106 del 25.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 01/02/2004 CITTA DI LECCO - ARZACHENA
Il Giudice Sportivo,
• sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 94 del 4 22004;
• esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Pol. Arzachena e con il quale si deduce l'irregolare posizione dei calciatori Santini Simone e Daddi Pietro ( tesserati Città di Lecco), invocandosi l'applicazione della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
• rilevato dalla nota del 18 22004 dell'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale che, mentre il calciatore Daddi Pietro risulta regolarmente tesserato per l'A.C. Città di Lecco a far data dal 27 12004, la domanda di trasferimento del calciatore Santoni Simone è stata invece rigettata in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art.103 NOIF;
• considerato pertanto che il calciatore Santoni Simone non era tesserato per la A.C. Città di Lecco e non aveva quindi titolo per partecipare alla gara alla quale, al contrario, prendeva parte, così come si evince dal rapporto arbitrale;
• ritenuto che a tale condotta corrisponde, a carico della società di appartenenza, la sanzione di cui all'art. 12 comma 5 let a) del CGS:
P.Q.M.
delibera:
1. di accogliere il reclamo;
2. di comminare alla società Città di Lecco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3. di non addebitare la tassa di reclamo.