COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 25.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 08/02/2004 VAL DI SANGRO – NUOVA AVEZZANO CALCIO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 106 del 25.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 08/02/2004 VAL DI SANGRO - NUOVA AVEZZANO CALCIO Il Giudice Sportivo, • sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 98 dell'1122004; • esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S. Nuova Avezzano Calcio e con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara di cui sopra per avervi preso parte il calciatore Mattioli Fausto ( tesserato Val di Sangro ), squalificato come da C.U. n° 90 del 2812004 e schierato in campo col n° 3, invocandosi per l'effetto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12 comma 5 del CGS; • rilevato che, come si evince dal CU n° 90 del 2812004, al predetto calciatore veniva comminata la squalifica per due gare effettive per aver, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto; • ritenuto che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CGS le sanzioni che comportino squalifiche di calciatori devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale salvo quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo e dall'art.41 comma 2 del C.G.S. ; • ritenuto che il calciatore in questione non veniva impiegato dalla propria società sia nella gara di recupero del 1812004 che in quella dell'0122004, ed era di contro schierato in campo nella partita immediatamente successiva contro la società reclamante nell'erronea convinzione che avesse interamente scontato la squalifica comminatagli; • considerato che, ai sensi della richiamante norma di cui all'art.11 comma 2 del CGS, ai fini dell' espiazione della sanzione, non può essere considerata la mancata partecipazione alla gara del 2812004 disputatasi il medesimo giorno e non quello successivo alla data di pubblicazione del CU n°90 sopraindicato e che quindi, alla data dell'8 febbraio 2004 il Mattioli aveva scontato una sola giornata di squalifica con la mancata partecipazione alla gara dell'122004; • Ritenuto dunque che il calciatore Mattioli Fausto, in quanto squalificato, non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società di appartenenza, la sanzione di cui all'art.12 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1. di accogliere il reclamo; 2. di comminare alla società Val Di Sangro la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 3. di non addebitare la tassa di reclamo.
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