COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 26.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA AVEZZANO-PRO VASTO DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA AVEZZANO-PRO VASTO DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 108 del 26.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PRO VASTO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA AVEZZANO-PRO VASTO DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie D). RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NUOVA AVEZZANO-PRO VASTO DEL 07.12.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 82 del 14.01.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letti i reclami del Pro Vasto F.C. e della S.S. Nuova Avezzano Calcio entrambi proposti avverso la stessa decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 14.01.2004 con riferimento alla gara Avezzano-Pro Vasto, svoltasi il 07.12.2003, ed ogni altro atto e memoria depositati in giudizio; ascoltati i difensori nominati dalle Società reclamanti; riuniti i reclami per evidente connessione tra gli stessi; premesso che, a seguito di fatti verificatisi in occasione della menzionata gara, il Giudice Sportivo dapprima ha sanzionato la Nuova Avezzano Calcio con la sanzione della squalifica del campo di giuoco per n. 2 gare e ammenda di 1.000,00 euro riservandosi di decidere in ordine al reclamo preannunciato dal Pro Vasto avverso l’esito della gara (C.U. n. 66 del 10.12.2003), decisione non appellata dalla Nuova Avezzano Calcio; premesso che, successivamente, il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo proposto dalla Pro Vasto, confermando il risultato della gara conseguito sul campo ed applicando a titolo di sanzione alla Nuova Avezzano Calcio la penalizzazione di tre punti in classifica (pari a quelli conseguiti al termine della gara) (C.U. n. 82 del 14.01.2004); rilevato che la Pro Vasto eccepisce con la propria impugnativa la erronea applicazione dell’art. 12, comma 1 C.G.S. laddove è stato utilizzato il principio che prescrive che ”non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori o sostenitori della Società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una od entrambe le Società”; rilevato altresì che la Nuova Avezzano Calcio eccepisce invece la inapplicabilità della sanzione della penalizzazione dei tre punti in classifica per inammissibilità del reclamo della Pro Vasto, per violazione del principio del “ne bis in idem”, per errata valutazione circa la valenza offensiva dei fatti occorsi ed errata ricostruzione dei fatti; preso atto dalla mancata espressa reiterazione della richiesta di integrazione del rapporto del commissario di campo da parte del legale della Nuova Avezzano Calcio, integrazione peraltro ritenuta superflua da parte di questa Commissione in quanto i contenuti di detto rapporto appaiono idonei e convincenti al fine del decidere; valutato che risulta sicuramente accertato: 1) che numerosi sostenitori locali, che si trovavano all’interno del recinto di gioco prima dell’inizio della gara, accortisi dell’arrivo del pullmann con a bordo i componenti della squadra avversaria si dirigevano verso gli stessi tenendo, dapprima, comportamento offensivo e minaccioso e, successivamente, aggredendoli con calci, pugni sputi e spinte; 2) che gli aggressori inseguivano i calciatori fino agli spogliatoi e nella circostanza questi ultimi venivano attinti da sputi unitamente al commissario di campo e, a seguito dell’aggressione, tre calciatori erano costretti a ricorrere a cure ospedaliere (Carmelo Gioffrè, Giuseppe Rao e Maurizio Gentile); 3) che i tre giocatori non potevano prendere parte alla gara; 4) che, prima dell’inizio della gara, neurosi sostenitori dell’Avezzano scavalcavano la rete di recinzione e si dirigevano verso il settore riservato alla tifoseria ospite dove venivano fermati dalla Forza Pubblica; 5) che tutto quanto verificatosi provocava il ritardato inizio della gara dalle ore 14,30 alle ore 14,45; ritenuto che il comportamento aggressivo, minaccioso e violento tenuto dai sostenitori dell’Avezzano sin dalle ore 12,55 (e dunque 1 ora e 35 minuti prima dell’inizio previsto della gara), il trasferimento dei calciatori in ospedale (alle ore 13,10 il Gioffrè e successivamente il Rao ed il Gentile), il fatto che anche altri calciatori della Pro Vasto siano incorsi nel comportamento violento dei sostenitori dell’Avezzano (pur senza dover ricorrere a cure ospedaliere), il comportamento aggressivo degli stessi tifosi reiterato in prossimità dell’inizio della gara mediante svalcamento della rete di recinzione e tentativo di avvicinamento ostile alla tifoseria avversaria debbono ritenersi pacificamente accertati non potendosi tenere in considerazione gli assunti e i documenti che assumono un diverso svolgimento dei fatti in quanto provenienti da soggetti estranei all’ordinamento sportivo e dunque non idonei a contraddire i contenuti del rapporto del commissario di campo; ritenuto, pertanto, che può ben affermarsi che tutto quanto verificatosi ha sicuramente compromesso la regolarità di svolgimento della gara ritenendosi che la Pro Vasto, a causa delle gravissime intimidazioni subite, non sia stata posta in grado di esprimere compiutamente le proprie potenzialità sportive; considerato che, dunque, nella fattispecie, non si sono verificati fatti idonei soltanto a compromettere il potenziale atletico della Pro Vasto quanto ad impedire il regolare svolgimento della gara mediante violazione della parità competitiva, appare evidente che non possa che accogliersi il reclamo proposto dalla Pro Vasto ed applicarsi la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Nuova Avezzano Calcio; considerato che i motivi dedotti nel reclamo della Nuova Avezzano Calcio non possono essere accolti se non parzialmente in via derivata in quanto: a) il reclamo della Pro Vasto, preceduto da regolare preannuncio, appare sicuramente ammissibile in linea con il dettato dell’art. 12 primo comma C.G.S. b) la censura attinente alla violazione del principio del “ne bis in idem” non appare fondata sotto due aspetti, il primo derivante dall’accoglimento del reclamo della Pro Vasto in ordine al regolare svolgimento della gara che necessariamente, in via conseguenziale, cancella la sanzione della penalizzazione dei tre punti a carico della Nuova Avezzano Calcio impedendo, anche in via ipotetica, la duplicazione di pronunzie su una stessa fattispecie; il secondo in quanto in realtà la pronunzia in ordine al regolare svolgimento della gara e quella attinente a comportamenti tenuti dalla tifoseria locale, pur se strettamente connesse, riguardano diverse situazioni tra loro compatibili non idonee a configurare fattispecie di “ne bis in idem”; c) sulla valenza offensiva dei fatti occorsi potranno valere le circostanze e le ragioni più sopra rappresentate; d) sulla errata ricostruzione dei fatti si è già detto nell’assegnare piena veridicità al rapporto del commissario di campo, P.Q.M. Accoglie il reclamo proposto dal Pro Vasto F.C. e, per l’effetto, infligge alla Nuova Avezzano Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Nuova Avezzano Calcio-F.C. Pro Vasto del 07.12.2003 con il punteggio di 0-3 e, in accoglimento parziale del reclamo della Nuova Avezzano Calcio, annulla la sanzione irrogata a carico della stessa Società della penalizzazione di tre punti in classifica. Nulla per le tasse reclamo non versate da entrambe le Società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it