COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARANI ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MACERATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARANI ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · esaminato il reclamo proposto dalla A.C. Maceratese avverso la decisione pubblicata con C.U. n. 106 del 25.02.2004, con la quale il G.S. ha comminato al calciatore Marani Alessando la squalifica per due gare per aver rivolto, a fine gara, all’arbitro ed ai suoi collaboratori espressioni offensive; · osservato che la Società reclamante contesta la veridicità del fatto contestato al Marani senza peraltro fornire elementi utili ad una rivisitazione degli accadimenti, diversa da quella risultante dagli atti ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata per il giudizio sportivo /art. 31 lett. A1) del C.G.S.); · ritenuto che la sanzione irrogata è congrua in riferimento al comportamento tenuto dal Marani, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.C. Maceratese, confermando la squalifica per due gare a carico di Marani Alessandro. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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