COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEICCO DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 109 del 27.02.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEICCO DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 18.02.2004 - Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo in epigrafe; · rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che il Deicco, espulso per comportamento verbalmente scorretto nei confronti di un avversario, a fine gara, raggiungeva lo spogliatoio arbitrale e rivolgeva al Direttore di gara espressioni gravemente offensive, continuando in tale atteggiamento anche dopo essere stato fatto rientrare nel proprio spogliatoio dai propri compagni; · rilevato che, ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale, · considerato che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti e della reiterazione degli stessi, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità e che pertanto essa deve essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo in oggetto, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della tassa non versata.
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